Art. 7 Attivita' della Direzione investigativa antimafia, dei Gruppi interforze presso le prefetture-uffici territoriali del Governo e del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere. 1. In considerazione della centralita' del ruolo della Direzione investigativa antimafia nell'ambito della circolarita' del flusso informativo in tema di lotta alla criminalita' organizzata, sono a essa attribuite, a livello centrale, le attivita' di monitoraggio antimafia di competenza del Ministero dell'interno, concernenti le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. La Direzione investigativa antimafia vi provvede operando in raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale. 2. Le attivita' di monitoraggio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono effettuate dal Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere con le modalita' di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 aprile 2002. 3. A livello provinciale sono costituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo interessate territorialmente, Gruppi interforze coordinati da un dirigente degli stessi uffici e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia di finanza, da un rappresentante del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, da un rappresentante della Direzione territoriale del lavoro, nonche' da un funzionario del Centro operativo della Direzione investigativa antimafia competente per territorio. I predetti Gruppi interforze operano in collegamento con la Direzione investigativa antimafia che, nel caso di opere che interessano il territorio di piu' province, assicura il raccordo delle attivita' dei Gruppi istituiti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, nonche' con il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere. 4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia, la Direzione investigativa antimafia predispone un apposito sistema informativo per la gestione dei dati e delle informazioni acquisite nel corso degli accessi e degli accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dai prefetti ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n. 159 del 2011. Il predetto sistema e' interconnesso con la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo le modalita' procedurali di cui al regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193. 5. Le attivita' di monitoraggio dei Gruppi interforze si avvalgono anche degli esiti degli accessi ispettivi nei cantieri per la verifica del rispetto della normativa in materia di lavoro, nonche' delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori. 6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione di uno specifico sistema di interconnessione informatica dei dati, da mettere a disposizione del Comitato, con particolare riferimento agli aspetti relativi alle verifiche di efficienza e sicurezza nell'esecuzione dei lavori, nonche' a quelli di tutela ambientale.