Art. 7 
 
Attivita'  della  Direzione  investigativa  antimafia,   dei   Gruppi
  interforze presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo  e
  del Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere. 
 
  1. In considerazione della centralita' del  ruolo  della  Direzione
investigativa antimafia nell'ambito  della  circolarita'  del  flusso
informativo in tema di lotta alla criminalita'  organizzata,  sono  a
essa attribuite, a livello centrale,  le  attivita'  di  monitoraggio
antimafia di competenza del Ministero  dell'interno,  concernenti  le
infrastrutture e gli insediamenti  prioritari  per  lo  sviluppo  del
Paese. La Direzione investigativa antimafia vi provvede  operando  in
raccordo con la Direzione centrale della polizia criminale. 
  2. Le attivita' di monitoraggio di competenza del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti  sono  effettuate  dal  Servizio  per
l'alta sorveglianza delle grandi opere con le  modalita'  di  cui  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  15  aprile
2002. 
  3.   A   livello   provinciale   sono   costituiti,    presso    le
prefetture-uffici    territoriali     del     Governo     interessate
territorialmente, Gruppi interforze coordinati da un dirigente  degli
stessi uffici e composti da un funzionario della Polizia di Stato, da
un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Guardia
di finanza, da un rappresentante  del  Provveditorato  interregionale
per  le  opere  pubbliche,  da  un  rappresentante  della   Direzione
territoriale  del  lavoro,  nonche'  da  un  funzionario  del  Centro
operativo della  Direzione  investigativa  antimafia  competente  per
territorio. I predetti Gruppi interforze operano in collegamento  con
la Direzione investigativa antimafia  che,  nel  caso  di  opere  che
interessano il territorio di  piu'  province,  assicura  il  raccordo
delle attivita' dei  Gruppi  istituiti  presso  le  prefetture-uffici
territoriali  del  Governo,  nonche'  con  il  Servizio  per   l'alta
sorveglianza delle grandi opere. 
  4. Per gli aspetti relativi alle verifiche antimafia, la  Direzione
investigativa antimafia predispone un  apposito  sistema  informativo
per la gestione dei dati e delle  informazioni  acquisite  nel  corso
degli  accessi  e  degli  accertamenti  nei  cantieri  delle  imprese
interessate all'esecuzione di lavori pubblici, disposti dai  prefetti
ai sensi dell'art. 93 del decreto legislativo n.  159  del  2011.  Il
predetto sistema e' interconnesso con la Banca dati  nazionale  unica
della documentazione antimafia, ai sensi dell'art. 96, comma  2,  del
decreto legislativo n. 159 del 2011, secondo le modalita' procedurali
di cui  al  regolamento  di  attuazione  approvato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193. 
  5. Le attivita' di monitoraggio dei Gruppi interforze si  avvalgono
anche degli  esiti  degli  accessi  ispettivi  nei  cantieri  per  la
verifica del rispetto della normativa in materia di  lavoro,  nonche'
delle misure relative alla sicurezza fisica dei lavoratori. 
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno  e  con  il  Ministro  della
giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono stabilite le modalita'  di  attuazione  di
uno specifico sistema di interconnessione informatica  dei  dati,  da
mettere a disposizione del Comitato, con particolare riferimento agli
aspetti  relativi  alle   verifiche   di   efficienza   e   sicurezza
nell'esecuzione dei lavori, nonche' a quelli di tutela ambientale.