Art. 7 
 
   Contributi dovuti alle associazioni nazionali di rappresentanza 
 
  1. I contributi  di  pertinenza  delle  associazioni  nazionali  di
rappresentanza,  assistenza,  tutela  e   revisione   del   movimento
cooperativo, dovuti  dalle  societa'  cooperative,  dalle  banche  di
credito cooperativo e dalle societa' di mutuo soccorso che  risultano
ad esse associate, sono riscossi con  le  modalita'  stabilite  dalle
associazioni stesse. 
  2. Le societa' cooperative, le banche di credito cooperativo  e  le
societa'  di  mutuo  soccorso  che  aderiscono  ad  una  associazione
nazionale di  rappresentanza  prima  del  termine  stabilito  per  il
versamento del contributo sono  tenute  a  effettuare  il  versamento
all'associazione.   Nel   caso   in   cui   tale   adesione   avvenga
successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve
essere versato al Ministero dello sviluppo economico.