Art. 2 
 
                    Localizzazione degli edifici 
       e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 
 
  1. All'art. 3  dell'ordinanza  n.  14  del  16  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Le attivita' di cui alla lettera c) del  precedente  quinto
comma  possono  essere  effettuate  anche  da  altre  amministrazioni
aggiudicatrici, come  definite  dalla  lettera  a)  del  primo  comma
dell'art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa intesa con
i comuni e le province,  proprietarie  degli  immobili  di  cui  alla
lettera a) del  precedente  comma  1,  e  comunicata  al  commissario
straordinario, ai fini dell'assunzione dei relativi  oneri  a  carico
delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle  aree  terremotate
di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.»; 
  b)  al  settimo  comma,  le  parole  «da  parte  dei  comuni»  sono
sostituite dalle seguenti «da parte dei comuni e delle province»; 
  c) al nono comma, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: 
  «c) le spese sostenute dalle amministrazioni  aggiudicatrici,  come
definite dalla lettera a) del primo comma  dell'art.  1  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016, per lo svolgimento, ai sensi  e  per  gli
effetti del comma 5-bis, dell'attivita' di demolizione degli  edifici
esistenti e di conferimento  delle  relative  macerie  in  discarica,
calcolate con l'applicazione Prezzario unico  cratere  centro  Italia
2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili
a  contributo  ai  sensi  e  per  gli  effetti   dell'art.   14   del
decreto-legge n. 189 del 2016, nonche'  le  modalita'  di  erogazione
dello stesso»; 
  d) dopo il nono comma, e' inserito il seguente: 
  «10. Qualora i comuni e  le  province,  proprietari  degli  edifici
scolastici che non possono  essere  oggetto  di  adeguamento  sismico
secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzione per gli
edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione  dell'esistenza  di
vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  ovvero   dell'eccessiva
onerosita' degli  interventi  a  tal  fine  necessari,  provvedano  a
sottoscrivere appositi contratti di donazione aventi  ad  oggetto  la
realizzazione di nuovi edifici scolastici  definitivi,  nel  rispetto
della  vigente  disciplina  di  settore  in   materia   di   edilizia
scolastica, con particolare riferimento alla disciplina  delle  Norme
tecniche per le costruzioni per  gli  edifici  strategici  di  classe
d'uso IV, alla normativa in materia  di  risparmio  energetico  e  di
sicurezza antincendio, con le ordinanze di cui al precedente comma 9,
vengono altresi' indicati: 
  a) gli importi massimi  delle  spese  eventualmente  sostenute  dai
comuni  e  dalle  province  per  la  realizzazione  delle  opere   di
urbanizzazione primaria, di cui alla lettera d) del precedente quarto
comma,  ed  ammissibili  a  contributo,  sulla  base  dei   parametri
contenuti nel Prezzario unico cratere centro  Italia  2016  approvato
con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' le  modalita'
di riconoscimento e di erogazione dello stesso; 
  b) gli importi massimi  delle  spese  eventualmente  sostenute  dai
comuni e dalle province per la demolizione degli edifici esistenti ed
al conferimento delle relative macerie in  discarica,  calcolate  con
l'applicazione Prezzario unico cratere centro Italia  2016  approvato
con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili  a  contributo
ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189  del
2016, nonche' le modalita' riconoscimento di erogazione dello stesso.
Ai fini del riconoscimento del contributo relativo alle attivita'  di
cui alle lettere a) e b)  del  precedente  periodo,  i  comuni  e  le
province provvedono a trasmettere copia del  contratto  di  donazione
all'ufficio   speciale   per   la   ricostruzione,   territorialmente
competente, entro sette giorni dalla sua  sottoscrizione  e  comunque
prima dell'avvio di procedure di gara per l'affidamento dei lavori.