Art. 2 Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria 1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le attivita' di cui alla lettera c) del precedente quinto comma possono essere effettuate anche da altre amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera a) del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa intesa con i comuni e le province, proprietarie degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e comunicata al commissario straordinario, ai fini dell'assunzione dei relativi oneri a carico delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.»; b) al settimo comma, le parole «da parte dei comuni» sono sostituite dalle seguenti «da parte dei comuni e delle province»; c) al nono comma, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «c) le spese sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera a) del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti del comma 5-bis, dell'attivita' di demolizione degli edifici esistenti e di conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' le modalita' di erogazione dello stesso»; d) dopo il nono comma, e' inserito il seguente: «10. Qualora i comuni e le province, proprietari degli edifici scolastici che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzione per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dell'eccessiva onerosita' degli interventi a tal fine necessari, provvedano a sottoscrivere appositi contratti di donazione aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi edifici scolastici definitivi, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con le ordinanze di cui al precedente comma 9, vengono altresi' indicati: a) gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai comuni e dalle province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui alla lettera d) del precedente quarto comma, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' le modalita' di riconoscimento e di erogazione dello stesso; b) gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai comuni e dalle province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonche' le modalita' riconoscimento di erogazione dello stesso. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo alle attivita' di cui alle lettere a) e b) del precedente periodo, i comuni e le province provvedono a trasmettere copia del contratto di donazione all'ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e comunque prima dell'avvio di procedure di gara per l'affidamento dei lavori.