Art. 3 
 
                 Procedura di scelta del contraente 
 
  1. All'art. 4  dell'ordinanza  n.  14  del  16  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo comma, l'espressione «committenza.» e' sostituita dalla
seguente: «committenza, per conto del commissario  straordinario  per
la ricostruzione nei territori interessati dal sisma  del  24  agosto
2016 che, ai fini della realizzazione dei nuovi edifici di  cui  alla
lettera a), comma 1, dell'art. 1, costituisce stazione appaltante  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o)
del decreto legislativo n. 50 del 2016.»; 
  b) dopo il primo comma, e' inserito il seguente: 
  «1-bis.    La    centrale    unica    di    committenza    provvede
all'individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attivita'
necessarie secondo le modalita' previste dalla presente  disposizione
e dal sopra citato art.  5  del  decreto-legge  n.  8  del  2017.  In
particolare, la centrale unica di committenza: 
  a)   assicura,   attraverso   il   proprio   sito    istituzionale,
l'accessibilita'  all'Anagrafe  antimafia  degli  esecutori  prevista
dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; 
  b) provvede, sulla base delle indicazioni fornite  dal  commissario
straordinario  in  ordine  al  numero,   alla   tipologia   ed   alle
caratteristiche essenziali dei lavori da affidare,  all'effettuazione
di una consultazione  preliminare,  mediante  la  predisposizione  di
apposito avviso pubblico diretto ad acquisire  le  manifestazioni  di
interesse di tutti gli operatori economici  iscritti,  alla  data  di
scadenza del termine  indicato  nel  medesimo  avviso,  nell'Anagrafe
antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge  n.
189 del 2016 e  degli  operatori  economici  iscritti  in  uno  degli
elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali  del  Governo  ai
sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre  2012,
n. 190, e che  documentino,  anche  mediante  apposita  dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n.  445  del  2000,  l'avvenuta  presentazione,  entro  il
termine previsto dall'avviso medesimo, della  domanda  di  iscrizione
nella predetta Anagrafe antimafia. L'avviso pubblico deve  contenere,
per  ciascuna  procedura  di  gara,  la  descrizione  degli  elementi
essenziali della prestazione richiesta e l'indicazione dei  requisiti
di qualificazione  necessari  anche  attraverso  l'indicazione  delle
categorie  di  opere  generali  e   delle   categorie   delle   opere
specializzate  come  definite  dall'allegato  A   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il termine  entro
il quale devono essere formalizzate le  manifestazioni  di  interesse
non puo' essere inferiore a tre giorni, ne' superiore a sette  giorni
dalla  data  di   pubblicazione   dell'avviso   pubblico   sul   sito
istituzionale della centrale unica di committenza; 
  c) provvede alla formazione,  alla  gestione  ed  all'aggiornamento
dell'elenco degli  operatori  economici  che  hanno  provveduto  alla
formalizzazione della manifestazione d'interesse secondo le modalita'
previste nella  precedente  lettera  b),  in  collaborazione  con  la
Struttura di missione di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del
2016; 
  d) entro tre giorni dalla validazione del  progetto  definitivo  da
parte del responsabile unico del procedimento, effettua il  sorteggio
degli operatori economici che abbiano formalizzato  la  dichiarazione
di interesse secondo le modalita' indicate nella  precedente  lettera
b), in seduta pubblica ed attraverso modalita' anche informatiche che
assicurino la trasparenza, la parita' di trattamento, la  concorrenza
e la rotazione; 
  e)  invia,  simultaneamente   e   per   iscritto,   con   procedure
telematiche, agli operatori  economici  sorteggiati  una  lettera  di
invito, avente il seguente contenuto minimo: 
  descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta; 
  indicazione  del  termine  e  delle  modalita'   di   presentazione
dell'offerta, nonche' del luogo e della data  della  seduta  pubblica
nella quale la  commissione  giudicatrice  procedera'  alla  verifica
dell'integrita' dei plichi contenenti le buste con le offerte ed alla
loro conseguenziale apertura; 
  specificazione del criterio di aggiudicazione; 
  previsione dell'obbligo di indicare all'atto della  formalizzazione
dell'offerta, l'eventuale nominativo dell'operatore o degli operatori
economici  partecipanti  al  raggruppamento  temporaneo   ovvero   al
consorzio e riproduzione del contenuto integrale dell'art.  5,  comma
7, lettera a) della presente ordinanza; 
  indicazione della possibilita' di presentare un'offerta, contenente
l'indicazione  del  nominativo  dell'operatore  o   degli   operatori
economici dei quali l'offerente intenda avvalersi ai sensi e per  gli
effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50  del  2016  ovvero
dei lavori o delle parti di opere che si intendono  subappaltare,  ai
sensi e per gli effetti dell'art.  105,  comma  4,  lettera  b),  del
decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo il limite massimo  previsto
dal comma 2  del  sopra  menzionato  art.  105,  e  riproduzione  del
contenuto integrale dell'art. 5, comma  7,  lettere  b)  e  c)  della
presente ordinanza; 
  indicazione della possibilita' di presentare un'offerta, contenente
l'indicazione di una o piu' imprese qualificate anche  per  categorie
ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di  invito,  nei
limiti ed alle condizioni previste nell'art. 92, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e riproduzione
del contenuto integrale  dell'art.  5,  comma  7,  lettera  c)  della
presente ordinanza; 
  indicazione  della  possibilita'  che  la  Conferenza   permanente,
chiamata a pronunciarsi  sull'approvazione  del  progetto  esecutivo,
possa  formulare  prescrizioni  o   richiedere   modifiche   e   che,
trattandosi di varianti d'ufficio disposte dalla Stazione appaltante,
sono obbligatorie per l'aggiudicatario; 
  indicazione del termine di ultimazione dei lavori, come individuato
dall'art. 6, comma 6-bis, della presente ordinanza e riproduzione del
contenuto integrale dei commi 6-ter e 6-quater del citato art. 6; 
  f) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione  delle
offerte di  cui  all'art.  5,  comma  2,  della  presente  ordinanza,
provvede  alla   nomina   dei   componenti   della   commissione   di
aggiudicazione; 
  g) provvede alla verifica, secondo le modalita' di cui all'art.  81
del decreto legislativo n. 50 del 2016, del possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario di
tutti  gli  operatori  economici  invitati  che  abbiano   presentato
l'offerta entro i termini assegnati; 
  h)  ove  necessario,  richiede,  per  il  tramite  del  commissario
straordinario, l'effettuazione dei controlli relativi ai  progettisti
che risultino iscritti  nel  solo  elenco  di  cui  all'art.  34  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  i) provvede alla formulazione  della  proposta  di  aggiudicazione,
curandone la trasmissione sia al commissario  straordinario,  per  la
successiva approvazione, sia al presidente  dell'Autorita'  nazionale
anticorruzione, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  3,  comma  1,
lettera b), n. 7, dell'accordo per l'esercizio dei  compiti  di  alta
sorveglianza e di garanzia  della  correttezza  e  della  trasparenza
delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con
il   commissario   straordinario   e   con   l'Autorita'    nazionale
anticorruzione in data 28 dicembre 2016; 
  j) esercita l'attivita' di  controllo  sull'esecuzione  dei  lavori
secondo le  modalita'  stabilite  nell'accordo  per  l'esercizio  dei
compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e  della
trasparenza delle  procedure  connesse  alla  ricostruzione  pubblica
sottoscritto con  il  commissario  straordinario  e  con  l'Autorita'
nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016.»; 
  c) al secondo comma sono apportate le  seguenti  modificazioni:  la
parola «esclusivamente»  e'  soppressa;  dopo  il  primo  periodo  e'
aggiunto il seguente «Per le eventuali voci mancanti, il prezzo viene
determinato secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32,  commi
1 e 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  5  ottobre
2010, n. 207»; 
  d) il terzo comma e' abrogato. 
  2.  L'art.  5  dell'ordinanza  n.  14  del  16  gennaio   2017   e'
integralmente sostituito dal seguente: 
  «1. Per gli interventi funzionali alla realizzazione degli  edifici
di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 1, e'  ammesso  l'uso  della
procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n.  50
del 2016, come disciplinata dall'art. 5, comma  1,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 8 del  2017,  sulla  base  del  progetto  definitivo
elaborato in conformita' alle previsioni contenute negli articoli 24,
commi 1 e 2, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre  2010,  n.  207.  L'offerta  ha  ad  oggetto  il
progetto esecutivo ed il prezzo. L'offerta relativa al prezzo  indica
distintamente  il  corrispettivo  richiesto  per   la   progettazione
esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. E' ammessa la  presentazione
di   offerte   migliorative   che   non   comportino   un'alterazione
dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate  dal  progetto
definitivo e dagli atti  di  gara.  Il  criterio  dell'aggiudicazione
dell'appalto e' quello dell'offerta economicamente  piu'  vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. 
  2.  In   considerazione   della   necessita'   di   assicurare   la
realizzazione dei nuovi edifici di  cui  alla  lettera  a),  comma  1
dell'art. 1 entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018: 
  a) i termini per la presentazione delle offerte non possono  essere
superiori a quindici giorni ovvero  a  diciotto  giorni,  qualora  le
offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei
luoghi; 
  b) nelle ipotesi previste dal comma  3  dell'art.  79  del  decreto
legislativo  n.  50  del  2016,  la  proroga  dei  termini   per   la
presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni. 
  3. Sono ammessi a partecipare alla procedura  negoziata  tutti  gli
operatori economici, come definiti dall'art. 3, comma 1,  lettera  p)
del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' dagli articoli  45  e
46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell'Anagrafe  antimafia
degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge  n.  189  del
2016,  che  abbiano  i  necessari  requisiti  di  qualificazione.  In
mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti
nella predetta Anagrafe,  l'invito  deve  essere  rivolto  ad  almeno
cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle
prefetture-uffici territoriali del  Governo  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 52 e seguenti, della legge 6  novembre  2012,  n.  190,  e  che
abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe  antimafia  di
cui all'art. 30. 
  4. Limitatamente  all'attivita'  di  progettazione,  gli  operatori
economici devono possedere i requisiti prescritti per i  progettisti,
ovvero   avvalersi   di   progettisti   qualificati,   da    indicare
nell'offerta,  o   partecipare   in   raggruppamento   con   soggetti
qualificati per la progettazione.  La  lettera  di  invito  indica  i
requisiti richiesti per i progettisti, in conformita' alle previsioni
di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2
dicembre 2016, n. 263, nonche' i requisiti di capacita'  economica  e
finanziaria e di capacita'  tecnica  e  professionale  occorrenti  in
relazione  alla  natura  ed  all'importo  dei  lavori  oggetto  degli
affidamenti, come di seguito descritti: 
  a)  idonee  dichiarazioni  bancarie  o,  se  del  caso,  comprovata
copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
  b) dichiarazione concernente il fatturato relativo  ai  servizi  di
ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3,  lettera  vvvv)  del
decreto legislativo n.  50  del  2016,  espletati  negli  ultimi  tre
esercizi disponibili ed anteriori alla formalizzazione dell'offerta; 
  c) elenco dei lavori, in relazione ai quali  sono  stati  espletati
negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e  di  architettura,
di cui all'art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo  n.  50  del
2016, con indicazione dei rispettivi  importi,  date  e  destinatari,
pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati
di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori piu' importanti; 
  d) elenco dei lavori analoghi a quelli oggetto di  affidamento,  in
relazione ai quali sono stati espletati negli  ultimi  dieci  anni  i
servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art.  3,  lettera
vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale elenco deve essere
corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito  dei
lavori piu' importanti; 
  e) per i soggetti organizzati  in  forma  societaria  (societa'  di
professionisti e societa'  di  ingegneria)  numero  medio  annuo  del
personale tecnico utilizzato negli ultimi tre  anni  (comprendente  i
soci  attivi,  i  dipendenti  e  i  consulenti   con   contratto   di
collaborazione coordinata e continuativa su base  annua  iscritti  ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e
che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti  di  verifica  del
progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di  direzione  lavori  e
che abbiano fatturato nei  confronti  della  societa'  offerente  una
quota superiore al cinquanta per cento del proprio  fatturato  annuo,
risultante dall'ultima dichiarazione IVA); 
  f) per i professionisti singoli e associati, numero delle unita' di
personale tecnico. 
  5. Il possesso dei requisiti di cui al decreto del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 2  dicembre  2016,  n.  263,  e  delle
capacita' economico-finanziarie e tecnico-organizzative dichiarate ai
sensi del precedente comma 4  deve  essere  documentato,  a  pena  di
esclusione,   al   momento   della   formalizzazione    dell'offerta.
Nell'offerta, l'entita' delle spese di  progettazione  devono  essere
indicate separatamente. L'importo dei  lavori  e'  comprensivo  delle
spese di progettazione. I progettisti, ove non iscritti nell'Anagrafe
di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o negli  elenchi
tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge  6  novembre  2012,  n.
190, in quanto non sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art.
85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,  devono  essere
iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge
n. 189 del 2016. Il commissario straordinario provvede ad effettuare,
in via prioritaria, i controlli relativi ai professionisti,  iscritti
nel predetto elenco,  che  partecipino  alle  procedure  disciplinate
dalla presente ordinanza. 
  6.  L'individuazione  degli   operatori   economici,   invitati   a
partecipare alla procedura negoziata, avviene in  seduta  pubblica  e
secondo modalita' anche informatiche che assicurino  la  trasparenza,
la parita' di trattamento, la concorrenza e  la  rotazione,  e  viene
effettuata tra  tutti  gli  iscritti  nell'Anagrafe  antimafia  degli
esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n.  189  del  2016,
che  abbiano  i  necessari  requisiti  di  qualificazione,  attestati
secondo le modalita' di  cui  agli  articoli  84  e  85  del  decreto
legislativo n. 50 del  2016,  e  che  abbiano  formalizzato  apposita
manifestazione di interesse,  secondo  le  modalita'  e  nei  termini
previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art.  4.  In
mancanza di un numero sufficiente  di  operatori  economici  iscritti
nella predetta Anagrafe,  l'invito  deve  essere  rivolto  ad  almeno
cinque  operatori  iscritti  in  uno  degli  elenchi   tenuti   dalle
prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi  dell'art.  1,
comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano
presentato domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe  antimafia  di  cui
all'art. 30 e che abbiano  formalizzato  apposita  manifestazione  di
interesse, secondo le modalita' e nei termini previsti dalla  lettera
b) del comma 1-bis del precedente art. 4. Fermo il limite  minimo  di
cinque operatori previsto dall'art. 14, comma 3-bis del decreto-legge
n. 189 del 2016, il responsabile unico del procedimento comunica alla
centrale  unica  di  committenza,  all'atto  della  trasmissione  del
progetto definitivo validato,  il  numero  complessivo  di  operatori
economici  che  devono  essere  sorteggiati,  per  motivate  esigenze
connesse all'importanza ed alla complessita' dei lavori,  nonche'  ai
tempi di esecuzione degli stessi ed  alla  necessita'  assicurare  la
massima partecipazione alle  procedure  disciplinate  dalla  presente
ordinanza. 
  7.  In   considerazione   della   necessita'   di   assicurare   la
realizzazione dei nuovi edifici di  cui  alla  lettera  a),  comma  1
dell'art. 1, entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018: 
  a) a pena di esclusione, nessun  operatore  economico  puo'  essere
invitato o partecipare, come operatore individuale, come membro di un
raggruppamento temporaneo ovvero di un consorzio,  ad  un  numero  di
procedure  per  l'affidamento  di  lavori,  come  disciplinate  dalla
presente ordinanza, superiore ad uno; 
  b)  a  pena  di  esclusione,  nessun   operatore   economico   puo'
partecipare come impresa  ausiliaria  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del  2016,  ovvero  nelle
forme di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per
l'effettuazione delle lavorazioni relative alle opere scorporabili in
relazione alle  quali  l'operatore  economico  invitato  non  sia  in
possesso della necessaria qualificazione, ad un numero  di  procedure
per  l'affidamento  di  lavori,  come  disciplinate  dalla   presente
ordinanza, superiore ad uno; 
  c) al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla precedente  lettera
b), la possibilita' di procedere all'esecuzione, nelle forme  di  cui
all'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del  2016  ovvero  di  cui
all'art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207,  di  parte  delle  prestazioni  o  lavorazioni,
affidate secondo le procedure disciplinate dalla presente  ordinanza,
e' limitato a numero tre contratti di  appalto;  il  superamento  del
limite  previsto  dal  precedente  periodo   determina   l'automatica
esclusione del subappaltatore dalle ulteriori procedure  e  l'obbligo
dell'offerente di provvedere alla sua sostituzione; 
  d) e' vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura
di  negoziata  da  parte  dello  stesso  operatore  economico,   come
operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo  o
di consorzio, come impresa ausiliaria ovvero come subappaltatore; 
  e)  al  momento  della  formalizzazione  dell'offerta,  l'operatore
economico   deve   presentare   apposita   dichiarazione   attestante
l'insussistenza della causa di esclusione prevista  dalle  precedenti
lettere a), b) e c) e dell'ipotesi di incompatibilita'  di  cui  alla
precedente lettera d); 
  f) i limiti previsti dalle precedenti lettere  a),  b)  e  c)  sono
alternativi e non cumulabili tra loro; il superamento di uno di detti
limiti ovvero la  violazione  del  divieto  di  cui  alla  precedente
lettera d)  determina  l'esclusione  dell'operatore  economico  dalla
procedura negoziata  nonche'  la  sua  cancellazione,  ove  iscritto,
dall'elenco formato dalla centrale unica di  committenza  secondo  le
modalita' previste dall'art. 4, comma 1-bis, lettere b) e  c),  della
presente ordinanza; 
  g) ferme le modalita' di sorteggio previste dall'art. 4,  comma  1,
lettera d), della presente ordinanza, e' ammesso il  superamento  del
limite previsto dalla precedente lettera  a),  laddove,  la  centrale
unica di committenza accerti  l'esistenza  di  una  delle  situazioni
alternative di seguito descritte: 
  il numero di operatori  economici,  in  possesso  della  necessaria
qualificazione ed ancora da invitare, e' inferiore a cinque ovvero  a
quello indicato dal responsabile unico del procedimento ai sensi  del
precedente comma 6; 
  tutti  gli  operatori  economici,  in  possesso  della   necessaria
qualificazione, sono stati invitati almeno una volta  alle  procedure
per  l'affidamento  di  lavori,  come  disciplinate  dalla   presente
ordinanza. 
  8.  La  commissione  giudicatrice  e'  costituta  da   numero   tre
commissari e puo' lavorare a distanza con procedure  telematiche  che
salvaguardino  la  riservatezza  delle  comunicazioni.  La   verifica
dell'integrita' dei plichi contenenti le buste con le  offerte  e  la
loro conseguenziale apertura  vengono  effettuate  dalla  commissione
nella seduta pubblica indicata nella lettera di invito.  Fatte  salve
le ipotesi di particolare complessita' dei progetti presentati  dagli
offerenti, i lavori della  commissione  si  concludono  entro  cinque
giorni  lavorativi  successivi   alla   scadenza   dei   termini   di
presentazione delle  offerte.  Il  termine  previsto  dal  precedente
periodo e' maggiorato del tempo occorrente  per  l'esperimento  della
procedura del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9,  del
decreto legislativo n.  50  del  2016,  ovvero  del  procedimento  di
verifica delle offerte anomale,  di  cui  all'art.  97  del  medesimo
decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  9. I componenti della commissione giudicatrice: 
  a) sono scelti, secondo modalita'  che  assicurino  la  trasparenza
delle procedure di selezione ed il possesso di un'adeguata competenza
tecnica, in numero non superiore a due, tra i professionisti iscritti
nell'apposito  elenco  dei  commissari  della   centrale   unica   di
committenza e, in  numero  almeno  pari  ad  uno,  tra  il  personale
inserito in un apposito elenco, fornito dal commissario straordinario
sulla base delle segnalazioni effettuate dalle Forze armate  e  dalle
Forze di polizia nonche' dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, anche per il tramite dei provveditorati interregionali per
le opere  pubbliche.  Il  componente  individuato  tra  il  personale
inserito nell'elenco del commissario straordinario assume le funzioni
di presidente della commissione; 
  b) non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione
o incarico tecnico o amministrativo relativamente  al  contratto  del
cui affidamento si tratti; 
  c)  possono  partecipare  contemporaneamente  ad   un   numero   di
commissioni  giudicatrici  superiore  a  due;   qualora   un   membro
partecipi, contemporaneamente, ai lavori di un'altra  commissione,  i
lavori di entrambe le commissioni non  possono  comunque  superare  i
dieci giorni lavorativi. 
  10.  La  nomina  dei  pubblici  dipendenti  come  componenti  della
commissione giudicatrice produce, limitatamente al  tempo  occorrente
per  l'espletamento  dell'incarico,   gli   effetti   giuridici   del
collocamento in posizione di comando, fuori  ruolo  o  altro  analogo
istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Fermo  l'obbligo  delle
amministrazioni di provenienza di provvedere,  con  oneri  a  proprio
carico   esclusivo,   al   pagamento   del   trattamento    economico
fondamentale,  ivi  compresa  l'indennita'  di  amministrazione,  gli
eventuali oneri derivanti dallo svolgimento del lavoro  straordinario
e dalle spese effettivamente sostenute per la trasferta,  nei  limiti
previsti  dai  rispettivamente  ordinamenti,  sono   a   carico   del
commissario straordinario che vi provvede con le risorse inserite nel
quadro economico dell'intervento tra le somme  a  disposizione  della
stazione appaltante. Al predetto personale non sono riconosciute, per
la partecipazione alla commissione giudicatrice,  ulteriori  somme  a
titolo di gettoni di presenza, compensi o altri  emolumenti  comunque
denominati. 
  11. E' ammessa la presentazione di offerte contenenti: 
  a) l'indicazione di una o piu' imprese ausiliarie, ai sensi  e  per
gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo  n.  189  del  2016,
fermi i limiti ed i divieti previsti dal comma 11 del  medesimo  art.
89.  L'impresa   o   le   imprese   ausiliarie   al   momento   della
formalizzazione    dell'offerta    medesima,    devono     soddisfare
alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe
di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;  iscrizione  in
uno degli elenchi tenuti  dalle  prefetture-uffici  territoriali  del
Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52  e  seguenti,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, e presentazione della  domanda  di  iscrizione
nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  all'art.  30,  documentata  ovvero
attestata tramite apposita dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445  del  2000.  Le  disposizioni  di  cui  ai  periodi
precedenti si applicano anche laddove l'operatore economico, invitato
a   partecipare   alla   procedura,   in   possesso   dei   requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla  categoria
prevalente  per  l'importo  totale  dei  lavori,  non   possieda   la
qualificazione necessaria per effettuare le lavorazioni relative alle
opere scorporabili e provveda, a tale fine, ad indicare  nell'offerta
uno o piu' subappaltatori; 
  b) al di fuori dalle ipotesi disciplinate dall'ultimo periodo della
precedente lettera a), l'indicazione, ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 105, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del
2016, di lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare,
fermo il limite massimo, previsto dal comma 2  del  sopra  menzionato
art. 105. L'impresa o le imprese  subappaltatrici  al  momento  della
formalizzazione    dell'offerta    medesima,    devono     soddisfare
alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe
di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;  iscrizione  in
uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici  territoriali  del
Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e  seguenti,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, e presentazione della  domanda  di  iscrizione
nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  all'art.  30,  documentata  ovvero
attestata tramite apposita dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445  del  2000;  domanda  di  iscrizione  nell'Anagrafe
antimafia di cui all'art. 30, documentata  ovvero  attestata  tramite
apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000.
L'impresa o le  imprese  subappaltatrici  sono  individuate,  in  via
prioritaria, nel rispetto della parita' delle condizioni economiche e
tecniche dell'offerta,  tra  gli  operatori  economici,  aventi  sede
legale, alla data di entrata in vigore  dell'ordinanza  commissariale
n.  18  del  2017  in  uno  dei  comuni  di  cui  agli  allegati  del
decreto-legge  n.  189  del  2016.  Qualora   venga   indicato   come
subappaltatore un operatore economico diverso da quelli previsti  dal
periodo precedente, l'offerente deve dichiarare,  nei  modi  e  nelle
forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 445 del  2000,  e  dimostrare  documentalmente  l'indisponibilita'
ovvero la giuridica impossibilita' per gli operatori economici di cui
al periodo precedente di effettuare lavori in subappalto. Il deposito
del contratto e della documentazione prevista dal comma 7 del  citato
art. 105 costituisce in ogni caso titolo sufficiente  per  l'ingresso
del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle
prestazioni oggetto  di  subaffidamento.  Ad  eccezione  dell'ipotesi
disciplinata dal comma 12 del  sopra  menzionato  art.  105,  non  e'
ammessa, ne' puo' essere autorizzata la  sostituzione  dell'operatore
economico indicato come subappaltatore nell'offerta; 
  c) in alternativa all'ipotesi disciplinata dalla precedente lettera
b), l'indicazione  di  una  o  piu'  imprese  qualificate  anche  per
categorie ed importi diversi da quelli  richiesti  nella  lettera  di
invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell'art. 92, comma 5,
del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207.
Le imprese esecutrici dei lavori previsti dal precedente  periodo  al
momento   della   formalizzazione   dell'offerta   medesima,   devono
soddisfare alternativamente uno dei  seguenti  requisiti:  iscrizione
nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189  del  2016;
iscrizione in uno degli elenchi  tenuti  dalle  prefetture  -  uffici
territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e  seguenti,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di
iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui  all'art.  30,  documentata
ovvero   attestata   tramite   apposita   dichiarazione   sostitutiva
rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del  2000;  presentazione  della  domanda  di
iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui  all'art.  30,  documentata
ovvero   attestata   tramite   apposita   dichiarazione   sostitutiva
rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000. L'impresa o le  imprese  esecutrici
sono individuate, in via  prioritaria,  nel  rispetto  della  parita'
delle  condizioni  economiche  e  tecniche  dell'offerta,   tra   gli
operatori economici, aventi sede legale,  alla  data  di  entrata  in
vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei  comuni
di cui agli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016. Qualora venga
indicato come impresa esecutrice un operatore  economico  diverso  da
quelli previsti dal periodo precedente, l'offerente deve  dichiarare,
nei modi e nelle forme di cui all'art. 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica  n.  445  del  2000,  e  dimostrare  documentalmente
l'indisponibilita'  degli  operatori  economici  di  cui  al  periodo
precedente ovvero la  giuridica  impossibilita'  per  gli  stessi  di
effettuare i lavori richiesti. Ferme le previsioni di cui ai  periodi
precedenti, e' ammessa la sostituzione dell'impresa o  delle  imprese
indicate nell'offerta, esclusivamente laddove all'esito  di  apposita
verifica emerga la  sussistenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui
all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  12. I termini massimi previsti dall'art. 83, comma 9, terzo periodo
del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono ridotti a cinque  giorni.
In ogni caso, e' esclusa la possibilita' di esperire la procedura del
soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e
ad ogni altra irregolarita' essenziale degli  elementi  rilevanti  ai
fini della valutazione dell'offerta. 
  13. In caso di presentazione  di  offerte  anormalmente  basse,  il
termine previsto dall'art. 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50
del 2016 per la presentazione, per iscritto,  delle  spiegazioni  non
puo' essere superiore a sette giorni. 
  14. Il commissario  straordinario  procede  all'approvazione  della
proposta di aggiudicazione,  entro  il  termine  di  tre  giorni  dal
ricevimento   della   comunicazione   da   parte    del    presidente
dell'Autorita' nazionale  anticorruzione  dell'esito  positivo  della
verifica di  legittimita'  degli  atti  relativi  alla  procedura  di
affidamento. La centrale unica di committenza provvede a  trasmettere
al  presidente  dell'Autorita'  nazionale  anticorruzione,   che   si
pronuncia sulla sua legittimita' entro il termine  massimo  di  sette
giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione,  corredata
dai relativi documenti. 
  15.  Immediatamente   dopo   l'approvazione   della   proposta   di
aggiudicazione  e  comunque  entro  tre  giorni  dalla   stessa,   il
responsabile  unico  del  procedimento  provvede  a   richiedere   la
convocazione da parte del commissario straordinario della  Conferenza
permanente, di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per
l'approvazione del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario.
Si osservano le modalita' di convocazione e  di  funzionamento  della
Conferenza permanente disciplinate nell'ordinanza commissariale n. 16
del 3 marzo 2017. 
  16. Il commissario straordinario provvede alla  sottoscrizione  del
contratto successivamente all'approvazione del progetto esecutivo  da
parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua
validazione da parte del responsabile unico del procedimento, che  vi
provvede entro tre giorni dall'adozione  da  parte  della  Conferenza
permanente della  determinazione  conclusiva.  Il  termine,  previsto
dall'art. 32, comma 9, del decreto legislativo  n.  50  del  2016  e'
ridotto a dieci giorni  ovvero,  qualora  sia  necessario  acquisire,
nell'ambito della Conferenza permanente, l'assenso di amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni
culturali e della salute, a venti giorni. 
  17.  In  considerazione   della   necessita'   di   assicurare   la
realizzazione dei nuovi edifici di  cui  alla  lettera  a),  comma  1
dell'art.  1  entro  l'inizio  dell'anno  scolastico  2017-2018,   e'
autorizzata: 
  a) la consegna dei lavori in via di urgenza,  successivamente  alla
validazione del progetto esecutivo da parte  del  responsabile  unico
del procedimento; 
  b)  la  sottoscrizione  nelle  more  delle  verifiche  relative  al
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.  80  del
decreto legislativo n. 50 del 2016; in  tal  caso,  il  contratto  e'
risolutivamente  condizionato  all'esito   delle   sopra   menzionate
verifiche. 
  18. Ferme le previsioni di cui all'art. 102 del decreto legislativo
n. 50 del 2016, e' obbligatoria l'effettuazione del collaudo in corso
d'opera ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  215,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
  19. Ferme le  previsioni  di  cui  all'art.  230  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  207,  il  collaudo
finale deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del verbale  di
ultimazione dei lavori.».