Art. 3 Procedura di scelta del contraente 1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, l'espressione «committenza.» e' sostituita dalla seguente: «committenza, per conto del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 che, ai fini della realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 1, costituisce stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del decreto legislativo n. 50 del 2016.»; b) dopo il primo comma, e' inserito il seguente: «1-bis. La centrale unica di committenza provvede all'individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attivita' necessarie secondo le modalita' previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017. In particolare, la centrale unica di committenza: a) assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, l'accessibilita' all'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; b) provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal commissario straordinario in ordine al numero, alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali dei lavori da affidare, all'effettuazione di una consultazione preliminare, mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse di tutti gli operatori economici iscritti, alla data di scadenza del termine indicato nel medesimo avviso, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e degli operatori economici iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che documentino, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'avvenuta presentazione, entro il termine previsto dall'avviso medesimo, della domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe antimafia. L'avviso pubblico deve contenere, per ciascuna procedura di gara, la descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta e l'indicazione dei requisiti di qualificazione necessari anche attraverso l'indicazione delle categorie di opere generali e delle categorie delle opere specializzate come definite dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il termine entro il quale devono essere formalizzate le manifestazioni di interesse non puo' essere inferiore a tre giorni, ne' superiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale della centrale unica di committenza; c) provvede alla formazione, alla gestione ed all'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici che hanno provveduto alla formalizzazione della manifestazione d'interesse secondo le modalita' previste nella precedente lettera b), in collaborazione con la Struttura di missione di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; d) entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalita' indicate nella precedente lettera b), in seduta pubblica ed attraverso modalita' anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parita' di trattamento, la concorrenza e la rotazione; e) invia, simultaneamente e per iscritto, con procedure telematiche, agli operatori economici sorteggiati una lettera di invito, avente il seguente contenuto minimo: descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta; indicazione del termine e delle modalita' di presentazione dell'offerta, nonche' del luogo e della data della seduta pubblica nella quale la commissione giudicatrice procedera' alla verifica dell'integrita' dei plichi contenenti le buste con le offerte ed alla loro conseguenziale apertura; specificazione del criterio di aggiudicazione; previsione dell'obbligo di indicare all'atto della formalizzazione dell'offerta, l'eventuale nominativo dell'operatore o degli operatori economici partecipanti al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio e riproduzione del contenuto integrale dell'art. 5, comma 7, lettera a) della presente ordinanza; indicazione della possibilita' di presentare un'offerta, contenente l'indicazione del nominativo dell'operatore o degli operatori economici dei quali l'offerente intenda avvalersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo il limite massimo previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105, e riproduzione del contenuto integrale dell'art. 5, comma 7, lettere b) e c) della presente ordinanza; indicazione della possibilita' di presentare un'offerta, contenente l'indicazione di una o piu' imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell'art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e riproduzione del contenuto integrale dell'art. 5, comma 7, lettera c) della presente ordinanza; indicazione della possibilita' che la Conferenza permanente, chiamata a pronunciarsi sull'approvazione del progetto esecutivo, possa formulare prescrizioni o richiedere modifiche e che, trattandosi di varianti d'ufficio disposte dalla Stazione appaltante, sono obbligatorie per l'aggiudicatario; indicazione del termine di ultimazione dei lavori, come individuato dall'art. 6, comma 6-bis, della presente ordinanza e riproduzione del contenuto integrale dei commi 6-ter e 6-quater del citato art. 6; f) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui all'art. 5, comma 2, della presente ordinanza, provvede alla nomina dei componenti della commissione di aggiudicazione; g) provvede alla verifica, secondo le modalita' di cui all'art. 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario di tutti gli operatori economici invitati che abbiano presentato l'offerta entro i termini assegnati; h) ove necessario, richiede, per il tramite del commissario straordinario, l'effettuazione dei controlli relativi ai progettisti che risultino iscritti nel solo elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016; i) provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione, curandone la trasmissione sia al commissario straordinario, per la successiva approvazione, sia al presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera b), n. 7, dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016; j) esercita l'attivita' di controllo sull'esecuzione dei lavori secondo le modalita' stabilite nell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorita' nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016.»; c) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «esclusivamente» e' soppressa; dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente «Per le eventuali voci mancanti, il prezzo viene determinato secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207»; d) il terzo comma e' abrogato. 2. L'art. 5 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 e' integralmente sostituito dal seguente: «1. Per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 1, e' ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 8 del 2017, sulla base del progetto definitivo elaborato in conformita' alle previsioni contenute negli articoli 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. E' ammessa la presentazione di offerte migliorative che non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara. Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo. 2. In considerazione della necessita' di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 1 entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018: a) i termini per la presentazione delle offerte non possono essere superiori a quindici giorni ovvero a diciotto giorni, qualora le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi; b) nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non puo' superare sette giorni. 3. Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera p) del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonche' dagli articoli 45 e 46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30. 4. Limitatamente all'attivita' di progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La lettera di invito indica i requisiti richiesti per i progettisti, in conformita' alle previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, nonche' i requisiti di capacita' economica e finanziaria e di capacita' tecnica e professionale occorrenti in relazione alla natura ed all'importo dei lavori oggetto degli affidamenti, come di seguito descritti: a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali; b) dichiarazione concernente il fatturato relativo ai servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, espletati negli ultimi tre esercizi disponibili ed anteriori alla formalizzazione dell'offerta; c) elenco dei lavori, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori piu' importanti; d) elenco dei lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi dieci anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori piu' importanti; e) per i soggetti organizzati in forma societaria (societa' di professionisti e societa' di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della societa' offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA); f) per i professionisti singoli e associati, numero delle unita' di personale tecnico. 5. Il possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, e delle capacita' economico-finanziarie e tecnico-organizzative dichiarate ai sensi del precedente comma 4 deve essere documentato, a pena di esclusione, al momento della formalizzazione dell'offerta. Nell'offerta, l'entita' delle spese di progettazione devono essere indicate separatamente. L'importo dei lavori e' comprensivo delle spese di progettazione. I progettisti, ove non iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o negli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in quanto non sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono essere iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Il commissario straordinario provvede ad effettuare, in via prioritaria, i controlli relativi ai professionisti, iscritti nel predetto elenco, che partecipino alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza. 6. L'individuazione degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene in seduta pubblica e secondo modalita' anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parita' di trattamento, la concorrenza e la rotazione, e viene effettuata tra tutti gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione, attestati secondo le modalita' di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse, secondo le modalita' e nei termini previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art. 4. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse, secondo le modalita' e nei termini previsti dalla lettera b) del comma 1-bis del precedente art. 4. Fermo il limite minimo di cinque operatori previsto dall'art. 14, comma 3-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, il responsabile unico del procedimento comunica alla centrale unica di committenza, all'atto della trasmissione del progetto definitivo validato, il numero complessivo di operatori economici che devono essere sorteggiati, per motivate esigenze connesse all'importanza ed alla complessita' dei lavori, nonche' ai tempi di esecuzione degli stessi ed alla necessita' assicurare la massima partecipazione alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza. 7. In considerazione della necessita' di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 1, entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018: a) a pena di esclusione, nessun operatore economico puo' essere invitato o partecipare, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo ovvero di un consorzio, ad un numero di procedure per l'affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno; b) a pena di esclusione, nessun operatore economico puo' partecipare come impresa ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016, ovvero nelle forme di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'effettuazione delle lavorazioni relative alle opere scorporabili in relazione alle quali l'operatore economico invitato non sia in possesso della necessaria qualificazione, ad un numero di procedure per l'affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno; c) al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera b), la possibilita' di procedere all'esecuzione, nelle forme di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero di cui all'art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di parte delle prestazioni o lavorazioni, affidate secondo le procedure disciplinate dalla presente ordinanza, e' limitato a numero tre contratti di appalto; il superamento del limite previsto dal precedente periodo determina l'automatica esclusione del subappaltatore dalle ulteriori procedure e l'obbligo dell'offerente di provvedere alla sua sostituzione; d) e' vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di negoziata da parte dello stesso operatore economico, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo o di consorzio, come impresa ausiliaria ovvero come subappaltatore; e) al momento della formalizzazione dell'offerta, l'operatore economico deve presentare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza della causa di esclusione prevista dalle precedenti lettere a), b) e c) e dell'ipotesi di incompatibilita' di cui alla precedente lettera d); f) i limiti previsti dalle precedenti lettere a), b) e c) sono alternativi e non cumulabili tra loro; il superamento di uno di detti limiti ovvero la violazione del divieto di cui alla precedente lettera d) determina l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura negoziata nonche' la sua cancellazione, ove iscritto, dall'elenco formato dalla centrale unica di committenza secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 1-bis, lettere b) e c), della presente ordinanza; g) ferme le modalita' di sorteggio previste dall'art. 4, comma 1, lettera d), della presente ordinanza, e' ammesso il superamento del limite previsto dalla precedente lettera a), laddove, la centrale unica di committenza accerti l'esistenza di una delle situazioni alternative di seguito descritte: il numero di operatori economici, in possesso della necessaria qualificazione ed ancora da invitare, e' inferiore a cinque ovvero a quello indicato dal responsabile unico del procedimento ai sensi del precedente comma 6; tutti gli operatori economici, in possesso della necessaria qualificazione, sono stati invitati almeno una volta alle procedure per l'affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza. 8. La commissione giudicatrice e' costituta da numero tre commissari e puo' lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La verifica dell'integrita' dei plichi contenenti le buste con le offerte e la loro conseguenziale apertura vengono effettuate dalla commissione nella seduta pubblica indicata nella lettera di invito. Fatte salve le ipotesi di particolare complessita' dei progetti presentati dagli offerenti, i lavori della commissione si concludono entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Il termine previsto dal precedente periodo e' maggiorato del tempo occorrente per l'esperimento della procedura del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero del procedimento di verifica delle offerte anomale, di cui all'art. 97 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 9. I componenti della commissione giudicatrice: a) sono scelti, secondo modalita' che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso di un'adeguata competenza tecnica, in numero non superiore a due, tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco dei commissari della centrale unica di committenza e, in numero almeno pari ad uno, tra il personale inserito in un apposito elenco, fornito dal commissario straordinario sulla base delle segnalazioni effettuate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia nonche' dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Il componente individuato tra il personale inserito nell'elenco del commissario straordinario assume le funzioni di presidente della commissione; b) non devono aver svolto ne' possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratti; c) possono partecipare contemporaneamente ad un numero di commissioni giudicatrici superiore a due; qualora un membro partecipi, contemporaneamente, ai lavori di un'altra commissione, i lavori di entrambe le commissioni non possono comunque superare i dieci giorni lavorativi. 10. La nomina dei pubblici dipendenti come componenti della commissione giudicatrice produce, limitatamente al tempo occorrente per l'espletamento dell'incarico, gli effetti giuridici del collocamento in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Fermo l'obbligo delle amministrazioni di provenienza di provvedere, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennita' di amministrazione, gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento del lavoro straordinario e dalle spese effettivamente sostenute per la trasferta, nei limiti previsti dai rispettivamente ordinamenti, sono a carico del commissario straordinario che vi provvede con le risorse inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Al predetto personale non sono riconosciute, per la partecipazione alla commissione giudicatrice, ulteriori somme a titolo di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. 11. E' ammessa la presentazione di offerte contenenti: a) l'indicazione di una o piu' imprese ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016, fermi i limiti ed i divieti previsti dal comma 11 del medesimo art. 89. L'impresa o le imprese ausiliarie al momento della formalizzazione dell'offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche laddove l'operatore economico, invitato a partecipare alla procedura, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, non possieda la qualificazione necessaria per effettuare le lavorazioni relative alle opere scorporabili e provveda, a tale fine, ad indicare nell'offerta uno o piu' subappaltatori; b) al di fuori dalle ipotesi disciplinate dall'ultimo periodo della precedente lettera a), l'indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, fermo il limite massimo, previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105. L'impresa o le imprese subappaltatrici al momento della formalizzazione dell'offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'impresa o le imprese subappaltatrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parita' delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei comuni di cui agli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016. Qualora venga indicato come subappaltatore un operatore economico diverso da quelli previsti dal periodo precedente, l'offerente deve dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e dimostrare documentalmente l'indisponibilita' ovvero la giuridica impossibilita' per gli operatori economici di cui al periodo precedente di effettuare lavori in subappalto. Il deposito del contratto e della documentazione prevista dal comma 7 del citato art. 105 costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. Ad eccezione dell'ipotesi disciplinata dal comma 12 del sopra menzionato art. 105, non e' ammessa, ne' puo' essere autorizzata la sostituzione dell'operatore economico indicato come subappaltatore nell'offerta; c) in alternativa all'ipotesi disciplinata dalla precedente lettera b), l'indicazione di una o piu' imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell'art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le imprese esecutrici dei lavori previsti dal precedente periodo al momento della formalizzazione dell'offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'impresa o le imprese esecutrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parita' delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei comuni di cui agli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016. Qualora venga indicato come impresa esecutrice un operatore economico diverso da quelli previsti dal periodo precedente, l'offerente deve dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e dimostrare documentalmente l'indisponibilita' degli operatori economici di cui al periodo precedente ovvero la giuridica impossibilita' per gli stessi di effettuare i lavori richiesti. Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, e' ammessa la sostituzione dell'impresa o delle imprese indicate nell'offerta, esclusivamente laddove all'esito di apposita verifica emerga la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016. 12. I termini massimi previsti dall'art. 83, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono ridotti a cinque giorni. In ogni caso, e' esclusa la possibilita' di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarita' essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta. 13. In caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'art. 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non puo' essere superiore a sette giorni. 14. Il commissario straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimita' degli atti relativi alla procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimita' entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti. 15. Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione e comunque entro tre giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento provvede a richiedere la convocazione da parte del commissario straordinario della Conferenza permanente, di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'approvazione del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario. Si osservano le modalita' di convocazione e di funzionamento della Conferenza permanente disciplinate nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017. 16. Il commissario straordinario provvede alla sottoscrizione del contratto successivamente all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento, che vi provvede entro tre giorni dall'adozione da parte della Conferenza permanente della determinazione conclusiva. Il termine, previsto dall'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e' ridotto a dieci giorni ovvero, qualora sia necessario acquisire, nell'ambito della Conferenza permanente, l'assenso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, a venti giorni. 17. In considerazione della necessita' di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera a), comma 1 dell'art. 1 entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, e' autorizzata: a) la consegna dei lavori in via di urgenza, successivamente alla validazione del progetto esecutivo da parte del responsabile unico del procedimento; b) la sottoscrizione nelle more delle verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; in tal caso, il contratto e' risolutivamente condizionato all'esito delle sopra menzionate verifiche. 18. Ferme le previsioni di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' obbligatoria l'effettuazione del collaudo in corso d'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 19. Ferme le previsioni di cui all'art. 230 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il collaudo finale deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.».