Art. 4 Esecuzione del contratto 1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: dopo le parole «ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016» sono aggiunte le seguenti «ovvero in esecuzione delle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016,»; dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguente «Ai dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento delle attivita' di cui al precedente periodo sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016. La struttura commissariale centrale provvede al coordinamento tecnico del personale incaricato dello svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo nonche' al compimento di tutte le attivita' di natura amministrativa»; b) al comma 5, le parole «, soltanto in parte,» di cui al secondo periodo sono soppresse; c) il comma 6 e' cosi' integralmente sostituito: «La tempistica dei lavori e' graduata in base alla dimensione dell'intervento e la loro esecuzione deve concludersi nei seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna: a) cento giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi inferiore o pari ad euro 3.000.000,00; b) centoventi giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi superiori ad euro 3.000.000,00 ed inferiori o pari ad euro 5.225.000,00; c) centocinquanta giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi superiori ad euro 5.225.000,00»; d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: «6-bis. In relazione ai lavori di cui alle lettere b) e c) del comma 6, fermi i limiti massimi ivi stabiliti, l'esecuzione dei lavori deve essere ultimata: a) entro cento giorni solari consecutivi dal verbale di consegna dei lavori, per la realizzazione degli edifici o porzioni di edifici destinate alle attivita' didattiche (aule, laboratori e servizi); b) entro il residuo termine per la realizzazione delle altre strutture (a titolo esemplificativo: palestre, mense, refettori, foresterie), incluse le pertinenze. 6-ter. Con riguardo alle attivita' di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per tutti i subcontratti, che non costituiscono subappalti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicatario e' obbligato a stipulare i relativi contratti esclusivamente con operatori economici in possesso, alla data di formalizzazione dell'offerta, di uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, non sono riconosciuti all'aggiudicatario gli oneri economici derivanti da detti subcontratti. I subcontratti previsti dal primo periodo del presente comma sono stipulati, in via prioritaria, con gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei comuni di cui agli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016. 6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter non si applicano ai subcontratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera». 2. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessita' di introdurre modifiche o varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo, diverse da quelle derivanti dalla decisione adottata dalla Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2, comma 4-bis dell'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 con riguardo a rilevate carenze del progetto definitivo a base di gara. 3. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, vengono applicate penali determinate, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e lo 0,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da quantificare in ragione della gravita' delle conseguenze derivanti dal ritardo. 4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 5. Le penali di cui ai precedenti commi possono essere applicate al momento della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, qualora il direttore dei lavori accerti un ritardo nell'esecuzione dei lavori, tale da escludere che gli stessi possano essere ultimati entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 14 del 2017. In tutti gli altri casi, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo. 6. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non e' imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.