Art. 4 
 
                      Esecuzione del contratto 
 
  1. All'art. 6 dell'ordinanza  n.  14  del  16  gennaio  2017,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2: dopo le parole «ai sensi e  per  gli  effetti  degli
articoli 3, comma 1, e 50, comma 2,  del  decreto-legge  n.  189  del
2016»  sono  aggiunte  le  seguenti  «ovvero  in   esecuzione   delle
convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge n.  189
del 2016,»; dopo il primo  periodo,  sono  aggiunti  i  seguente  «Ai
dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento delle  attivita'  di
cui al precedente periodo sono riconosciuti  gli  incentivi  previsti
dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50  del  2016.  La
struttura commissariale centrale provvede  al  coordinamento  tecnico
del personale incaricato dello svolgimento delle attivita' di cui  al
primo periodo nonche' al compimento di tutte le attivita'  di  natura
amministrativa»; 
  b) al comma 5, le parole «, soltanto in parte,» di cui  al  secondo
periodo sono soppresse; 
  c) il comma 6 e' cosi' integralmente sostituito: «La tempistica dei
lavori e' graduata in base alla dimensione dell'intervento e la  loro
esecuzione deve concludersi nei seguenti termini massimi,  decorrenti
dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna: 
  a)  cento  giorni  solari  consecutivi  per  lavori   con   importi
complessivi inferiore o pari ad euro 3.000.000,00; 
  b) centoventi giorni solari  consecutivi  per  lavori  con  importi
complessivi superiori ad euro 3.000.000,00 ed  inferiori  o  pari  ad
euro 5.225.000,00; 
  c) centocinquanta giorni solari consecutivi per lavori con  importi
complessivi superiori ad euro 5.225.000,00»; 
    d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti: 
  «6-bis. In relazione ai lavori di cui alle  lettere  b)  e  c)  del
comma 6, fermi i  limiti  massimi  ivi  stabiliti,  l'esecuzione  dei
lavori deve essere ultimata: 
  a) entro cento giorni solari consecutivi dal  verbale  di  consegna
dei lavori, per la realizzazione degli edifici o porzioni di  edifici
destinate alle attivita' didattiche (aule, laboratori e servizi); 
  b) entro il  residuo  termine  per  la  realizzazione  delle  altre
strutture (a  titolo  esemplificativo:  palestre,  mense,  refettori,
foresterie), incluse le pertinenze. 
  6-ter. Con riguardo alle attivita' di cui  all'art.  1,  comma  52,
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per tutti i  subcontratti,  che
non costituiscono subappalti, ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.
105 del decreto legislativo  n.  50  del  2016,  l'aggiudicatario  e'
obbligato  a  stipulare  i  relativi  contratti  esclusivamente   con
operatori  economici  in  possesso,  alla  data  di   formalizzazione
dell'offerta, di uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe
di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;  iscrizione  in
uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici  territoriali  del
Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e  seguenti,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, e presentazione della  domanda  di  iscrizione
nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  all'art.  30,  documentata  ovvero
attestata tramite apposita dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000; presentazione della domanda di iscrizione
nell'Anagrafe  antimafia  di  cui  all'art.  30,  documentata  ovvero
attestata tramite apposita dichiarazione  sostitutiva  rilasciata  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000. In caso di violazione dell'obbligo di cui
al precedente periodo, non sono riconosciuti  all'aggiudicatario  gli
oneri economici  derivanti  da  detti  subcontratti.  I  subcontratti
previsti dal primo periodo del presente comma sono stipulati, in  via
prioritaria, con gli operatori economici, aventi  sede  legale,  alla
data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2017
in uno dei comuni di cui agli allegati al decreto-legge  n.  189  del
2016. 
  6-quater. Le disposizioni di cui al comma 6-ter non si applicano ai
subcontratti  aventi  ad  oggetto  forniture  senza  prestazione   di
manodopera». 
  2. L'appaltatore risponde dei ritardi  e  degli  oneri  conseguenti
alla necessita' di introdurre modifiche o varianti in corso d'opera a
causa di carenze del progetto esecutivo, diverse da quelle  derivanti
dalla  decisione  adottata  dalla  Conferenza  permanente  ai   sensi
dell'art. 2, comma 4-bis dell'ordinanza commissariale n. 14 del  2017
con riguardo a rilevate carenze del progetto  definitivo  a  base  di
gara. 
  3. In caso di ritardato  adempimento  delle  obbligazioni  assunte,
vengono  applicate  penali  determinate,  nella  misura   giornaliera
compresa  tra  lo  0,3  e  lo  0,5  per  cento  dell'ammontare  netto
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci  per
cento, da quantificare in ragione della  gravita'  delle  conseguenze
derivanti dal ritardo. 
  4.  Il  direttore   dei   lavori   riferisce   tempestivamente   al
responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei
lavori rispetto  al  programma  di  esecuzione.  Qualora  il  ritardo
nell'adempimento determina l'applicazione di una  penale  di  importo
superiore  a  quello  previsto  dal  comma  3,  il  responsabile  del
procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108,
comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
  5. Le penali di cui ai precedenti commi possono essere applicate al
momento della presentazione dello stato di  avanzamento  dei  lavori,
qualora il direttore dei lavori accerti  un  ritardo  nell'esecuzione
dei lavori, tale da escludere che gli stessi possano essere  ultimati
entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 14
del 2017. In tutti gli altri  casi,  le  penali  sono  applicate  dal
responsabile del procedimento in sede di conto finale ai  fini  della
relativa verifica da parte dell'organo di collaudo. 
  6. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore,  la  totale  o
parziale disapplicazione delle penali, quando  si  riconosca  che  il
ritardo non e' imputabile all'esecutore, oppure quando  si  riconosca
che  le   penali   sono   manifestamente   sproporzionate,   rispetto
all'interesse  della  stazione  appaltante.  La  disapplicazione  non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.