Art. 6 Attivita' di progettazione degli edifici scolastici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 14 del 2017 1. In ragione della necessita' di procedere all'immediato avvio dell'attivita' di ricostruzione degli edifici scolastici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 14 del 2017, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, nonche' le province ed i comuni interessati, anche mediante il conferimento di appositi incarichi secondo le modalita' stabilite dall'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono all'elaborazione dei progetti da sottoporre, entro la data del 30 giugno 2017, all'approvazione da parte del commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. Mediante apposita deliberazione della cabina di coordinamento, prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuati gli edifici scolastici, la cui riparazione risulti prioritaria in ragione dell'entita' della popolazione scolastica interessata e dell'indisponibilita' nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformita' alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attivita' educativa e scolastica. 3. I presidenti delle regioni - vicecommissari con apposito provvedimento selezionano, in conformita' al contenuto della delibera adottata dalla cabina di coordinamento, i progetti cui assegnare le risorse di cui al successivo quarto comma, previa verifica della congruita' degli oneri riferibili a ciascuno di essi, e trasmettono i progetti da sottoporre all'approvazione del commissario straordinario. Nel provvedimento di cui al precedente periodo, i vicecommissari definiscono i tempi di presentazione dei progetti, le modalita' di erogazione delle risorse ai comuni e alle province e le formalita' di rendicontazione della spesa al commissario straordinario. 4. Con successiva ordinanza commissariale verranno quantificati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente disposizione e disciplinata la loro ripartizione tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche' i comuni e le province interessati.