Art. 6 
 
Attivita' di progettazione degli edifici scolastici di  cui  all'art.
  1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 14 del 2017 
 
  1. In ragione della necessita'  di  procedere  all'immediato  avvio
dell'attivita' di  ricostruzione  degli  edifici  scolastici  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n.  14  del  2017,  le
Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria,  attraverso  gli  uffici
speciali per la  ricostruzione,  nonche'  le  province  ed  i  comuni
interessati, anche mediante il  conferimento  di  appositi  incarichi
secondo  le  modalita'  stabilite  dall'art.  2,  comma  2-bis,   del
decreto-legge  n.  189  del  2016,  provvedono  all'elaborazione  dei
progetti  da  sottoporre,  entro  la  data  del   30   giugno   2017,
all'approvazione da parte  del  commissario  straordinario  ai  sensi
dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  2. Mediante apposita deliberazione della cabina  di  coordinamento,
prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge  n.  189  del  2016,
sono individuati gli edifici scolastici, la cui  riparazione  risulti
prioritaria in  ragione  dell'entita'  della  popolazione  scolastica
interessata e dell'indisponibilita' nel territorio di altri  immobili
pubblici  ovvero  di  immobili  privati  suscettibili  di  locazione,
utilizzabili, in conformita' alle vigenti  disposizioni  di  legge  e
regolamentari,  per  lo  svolgimento   dell'attivita'   educativa   e
scolastica. 
  3.  I  presidenti  delle  regioni  -  vicecommissari  con  apposito
provvedimento selezionano, in conformita' al contenuto della delibera
adottata dalla cabina di coordinamento, i progetti cui  assegnare  le
risorse di cui al successivo  quarto  comma,  previa  verifica  della
congruita' degli oneri riferibili a ciascuno di essi, e trasmettono i
progetti   da    sottoporre    all'approvazione    del    commissario
straordinario. Nel provvedimento di  cui  al  precedente  periodo,  i
vicecommissari definiscono i tempi di presentazione dei progetti,  le
modalita' di erogazione delle risorse ai comuni e alle province e  le
formalita'   di   rendicontazione   della   spesa   al    commissario
straordinario. 
  4. Con successiva ordinanza commissariale verranno quantificati gli
oneri   complessivi   derivanti   dall'attuazione   della    presente
disposizione e disciplinata  la  loro  ripartizione  tra  le  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonche'  i  comuni  e  le  province
interessati.