Art. 8 
 
                      Disposizione finanziarie 
 
  1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 14 del 16  gennaio  2017,
le  parole  «progetti  esecutivi»  sono  sostituite  dalle   seguenti
«progetti definitivi». 
  2. Agli oneri economici derivanti  dall'attuazione  della  presente
ordinanza, si provvede con le risorse del Fondo per la  ricostruzione
delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del
2016.