Art. 8 Disposizione finanziarie 1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, le parole «progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti «progetti definitivi». 2. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.