Art. 9 
 
           Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 
 
  1. La presente ordinanza, in  considerazione  della  necessita'  di
dare urgente avvio alle attivita' di costruzione  dei  nuovi  edifici
scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che  non  possono
essere  riparate  o  riattivate,  da   realizzarsi,   e'   dichiarata
provvisoriamente efficace. La  stessa  entra  in  vigore  dal  giorno
successivo  alla  sua  pubblicazione  sul  sito   istituzionale   del
commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei
territorio dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. 
  2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio
dei ministri, e' trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016, ai sensi dell'art.  12  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n. 33. 
    Roma, 3 aprile 2017 
 
                                               Il commissario: Errani 

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, n. 703.