Art. 4 
 
Modalita'  e  limiti  per  il  collocamento  in  distacco   sindacale
                             retribuito 
 
  Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nei
limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di
polizia ad  ordinamento  civile,  nel  rispetto  delle  disposizioni,
modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3,  4  e  5,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  18  giugno  2002,  n.  164,
confermato dall'art. 46, del decreto del Presidente della  Repubblica
16 aprile 2009, n. 51. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della
sua pubblicazione. 
    Roma, 20 marzo 2017 
 
                                   Il Ministro per la semplificazione 
                                      e la pubblica amministrazione   
                                                 Madia