Art. 4 Modalita' e limiti per il collocamento in distacco sindacale retribuito Il collocamento in distacco sindacale retribuito e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli per ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, confermato dall'art. 46, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed entrera' in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 20 marzo 2017 Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Madia