IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto», come modificata e integrata dalla legge 7 agosto  2012,  n.
133, e, in particolare, l'art. 1, comma 3-bis,  che  dispone  che  il
Presidente  del  Consiglio  dei   ministri,   sentito   il   Comitato
interministeriale per la sicurezza della  Repubblica  (CISR),  adotti
apposite direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la
protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con
particolare riguardo alla protezione  cibernetica  e  alla  sicurezza
informatica nazionali; 
  Visti altresi',  l'art.  5,  della  legge  n.  124  del  2007,  che
disciplina le funzioni  del  CISR  cui  sono  attribuiti  compiti  di
consulenza,  proposta  e  deliberazione  sugli  indirizzi   e   sulle
finalita' generali della politica dell'informazione per la sicurezza,
nonche' di elaborazione degli indirizzi generali  e  degli  obiettivi
fondamentali   da    perseguire    nel    quadro    della    politica
dell'informazione per la sicurezza; 
  Visto il decreto-legge 30 ottobre 2015,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  dicembre  2015,  n.  198,   ed   in
particolare l'art. 7-bis, comma 5, che attribuisce al CISR, convocato
dal Presidente del Consiglio dei ministri in caso  di  situazioni  di
crisi che coinvolgano aspetti  di  sicurezza  nazionale,  compiti  di
consulenza, proposta e deliberazione, secondo modalita' stabilite con
regolamento adottato ai sensi dell'art. 43, della legge  n.  124  del
2007; 
  Visto l'art. 4, comma 3, lettera d-bis), della  legge  n.  124  del
2007, ai sensi del quale il Dipartimento delle  informazioni  per  la
sicurezza coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate  a
rafforzare la  protezione  cibernetica  e  la  sicurezza  informatica
nazionali; 
  Vista la direttiva (UE) 2016/1148  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per  un  livello  comune
elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione
(c.d. Direttiva NIS); 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della Pubblica  sicurezza»,  ed  in  particolare
l'art. 1; 
  Visti il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,  n.  155,  recante  misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale che,  all'art.
7-bis, dispone che, ferme  restando  le  competenze  dei  Servizi  di
informazione per la sicurezza,  i  competenti  organi  del  Ministero
dell'interno assicurano i servizi  di  protezione  informatica  delle
infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale  ed  il
decreto del Ministro dell'interno 9 gennaio 2008, con il  quale  sono
state individuate le predette infrastrutture  ed  e'  stata  prevista
l'istituzione del Centro nazionale  anticrimine  informatico  per  la
protezione delle infrastrutture critiche (CNAIPIC); 
  Visti l'art. 14 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma  dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che attribuisce,  tra  l'altro,
al Ministero dell'interno competenze in materia di difesa  civile  ed
il decreto del Ministro dell'interno 28 settembre 2001 che istituisce
la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante  «Codice
dell'ordinamento militare» e, in particolare, l'art. 89 che individua
le attribuzioni delle Forze armate  e  le  disposizioni  e  direttive
conseguenti  che  disciplinano  i  compiti  attinenti   alla   difesa
cibernetica; 
  Visto il decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  recante
«Codice delle  comunicazioni  elettroniche»  e,  in  particolare,  le
disposizioni che  affidano  al  Ministero  dello  sviluppo  economico
competenze in materia di sicurezza ed integrita' delle reti pubbliche
di  comunicazione  e  dei  servizi   di   comunicazione   elettronica
accessibili al pubblico; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive
modificazioni, che  ha  istituito  l'Agenzia  per  l'Italia  digitale
(AgID); 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale e, in particolare, le  disposizioni  in
materia di funzioni dell'AgID e di sicurezza informatica; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio nazionale della protezione civile»; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61, attuativo della
direttiva 2008/114/CE  recante  l'individuazione  e  la  designazione
delle  infrastrutture  critiche  europee  e  la   valutazione   della
necessita' di migliorarne la protezione; 
  Visto l'art. 5, comma 2, lettera h), della legge 23 agosto 1988, n.
400; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  regolamento  recante   «Disposizioni   per   la   tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate
e a diffusione esclusiva», adottato con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, ai sensi  dell'art.  4,
comma 3, lettera l), della legge n. 124 del 2007; 
  Visto il regolamento recante  «Ordinamento  ed  organizzazione  del
Dipartimento delle  informazioni  per  la  sicurezza»,  adottato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, n.
2, ed in particolare l'art. 4, comma 5, ai sensi del quale presso  il
Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza  e'  istituito  un
organismo   collegiale   permanente,   c.d.   CISR    Tecnico,    per
l'espletamento, a supporto  del  Comitato  interministeriale  per  la
sicurezza  della  Repubblica,  di  attivita'   di   istruttoria,   di
approfondimento e di valutazione anche con riferimento  a  specifiche
situazioni di crisi; 
  Vista la direttiva recante indirizzi per la protezione  cibernetica
e la  sicurezza  informatica  nazionali,  adottata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri del 24  gennaio  2013,  che  ha
definito,  in  un  contesto  unitario,  l'architettura  istituzionale
deputata alla tutela della  sicurezza  nazionale  relativamente  alle
infrastrutture critiche  materiali  e  immateriali,  con  particolare
riguardo alla protezione cibernetica  e  alla  sicurezza  informatica
nazionali; 
  Considerato   l'attuale   quadro   legislativo,   improntato   alla
distribuzione di funzioni e compiti aventi rilievo per  la  sicurezza
cibernetica tra molteplici soggetti  istituzionali  competenti  nelle
diverse fasi: della prevenzione degli  eventi  dannosi  nello  spazio
cibernetico; dell'elaborazione di linee guida e standard  tecnici  di
sicurezza;  della  difesa  dello  Stato  da  attacchi  nello   spazio
cibernetico; della prevenzione e repressione dei crimini informatici;
della  preparazione  e  della  risposta  nei  confronti   di   eventi
cibernetici; 
  Considerato che sul richiamato quadro  legislativo  e'  intervenuto
l'art. 7-bis, comma 5, del decreto-legge 30  ottobre  2015,  n.  174,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del  2015,  che  ha
attribuito al CISR funzioni di consulenza, proposta e  deliberazione,
in caso di situazioni di crisi che coinvolgano aspetti  di  sicurezza
nazionale; 
  Ravvisata pertanto la necessita' di aggiornare,  anche  nelle  more
del recepimento, entro il 9 maggio 2018, della citata direttiva  (UE)
2016/1148, la predetta architettura  istituzionale  alla  luce  delle
previsioni recate dall'art. 7-bis,  comma  5,  del  decreto-legge  30
ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.
198 del 2015, cosi' da ricondurre a sistema e unitarieta' le  diverse
competenze coinvolte nella gestione della  situazione  di  crisi,  in
relazione al grado di pregiudizio alla sicurezza della  Repubblica  e
delle  Istituzioni  democratiche  poste  dalla  Costituzione  a   suo
fondamento; 
  Ritenuto  in  tale  quadro   di   procedere,   altresi',   ad   una
razionalizzazione  e  semplificazione  della  predetta   architettura
istituzionale, prevedendo che le funzioni di coordinamento e raccordo
delle attivita' di prevenzione, preparazione e gestione di  eventuali
situazioni di crisi di  natura  cibernetica  siano  attestate  presso
strutture che assicurino un piu' diretto ed efficace collegamento con
il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica; 
  Ritenuto per quanto sopra di dover  procedere  all'adozione  di  un
nuovo provvedimento che sostituisca il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013; 
  Sentito  il  Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il  presente  decreto  definisce,  in  un  contesto  unitario  e
integrato, l'architettura istituzionale deputata  alla  tutela  della
sicurezza  nazionale  relativamente  alle   infrastrutture   critiche
materiali e immateriali, con  particolare  riguardo  alla  protezione
cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando  a  tal
fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i  meccanismi  e  le
procedure da seguire ai fini della  riduzione  delle  vulnerabilita',
della  prevenzione  dei  rischi,  della  risposta   tempestiva   alle
aggressioni  e  del  ripristino  immediato  della  funzionalita'  dei
sistemi in caso di crisi. 
  2. I soggetti compresi nell'architettura istituzionale  di  cui  al
comma 1 operano nel rispetto delle competenze gia'  attribuite  dalla
legge a ciascuno di essi. 
  3. Il modello organizzativo-funzionale delineato  con  il  presente
decreto persegue la piena integrazione con le attivita' di competenza
del Ministero dello sviluppo economico e  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale, nonche' con quelle espletate dalle strutture del  Ministero
della difesa dedicate alla protezione delle proprie  reti  e  sistemi
nonche'  alla  condotta   di   operazioni   militari   nello   spazio
cibernetico, dalle strutture  del  Ministero  dell'interno,  dedicate
alla prevenzione e al contrasto del crimine informatico e alla difesa
civile, e quelle della protezione civile.