Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Presidente: il Presidente del Consiglio dei ministri; 
    b) CISR: il Comitato interministeriale  per  la  sicurezza  della
Repubblica di cui all'art. 5, della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
    c) «CISR  tecnico»:  l'Organismo  di  supporto  al  CISR  di  cui
all'art. 5; 
    d) DIS: il Dipartimento delle informazioni per  la  sicurezza  di
cui all'art. 4, della legge n. 124 del 2007; 
    e)  Agenzie:  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza   esterna   e
l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui agli articoli  6  e
7, della legge n. 124 del 2007; 
    f) organismi di informazione per la sicurezza: il DIS,  l'AISE  e
l'AISI di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007; 
    g) Consigliere militare: il Consigliere militare  del  Presidente
del Consiglio dei ministri  di  cui  all'art.  11,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012; 
    h)   spazio   cibernetico:   l'insieme    delle    infrastrutture
informatiche interconnesse, comprensivo di hardware,  software,  dati
ed utenti, nonche' delle relazioni logiche, comunque  stabilite,  tra
di essi; 
    i) sicurezza cibernetica:  condizione  per  la  quale  lo  spazio
cibernetico risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure  di
sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di  natura
volontaria  o  accidentale,  consistenti  nell'acquisizione   e   nel
trasferimento indebiti di dati, nella  loro  modifica  o  distruzione
illegittima,   ovvero   nel   controllo   indebito,   danneggiamento,
distruzione o blocco del regolare  funzionamento  delle  reti  e  dei
sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi; 
    l) minaccia cibernetica: complesso  delle  condotte  che  possono
essere realizzate nello spazio cibernetico o tramite esso, ovvero  in
danno dello stesso e dei suoi elementi costitutivi, che si  sostanzia
in particolare, nelle azioni di singoli individui od  organizzazioni,
statali e non, pubbliche o private, finalizzate all'acquisizione e al
trasferimento indebiti di dati,  alla  loro  modifica  o  distruzione
illegittima,  ovvero  a   controllare   indebitamente,   danneggiare,
distruggere o ostacolare il regolare funzionamento delle reti  e  dei
sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi; 
    m)  evento  cibernetico:  avvenimento  significativo,  di  natura
volontaria  o  accidentale,  consistente  nell'acquisizione   e   nel
trasferimento indebiti di dati, nella  loro  modifica  o  distruzione
illegittima,   ovvero   nel   controllo   indebito,   danneggiamento,
distruzione o blocco del regolare  funzionamento  delle  reti  e  dei
sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi; 
    n) allarme: comunicazione di  avviso  di  evento  cibernetico  da
valutarsi ai fini dell'attivazione di misure di risposta pianificate; 
    o) situazione di crisi cibernetica: situazione  in  cui  l'evento
cibernetico assume dimensioni, intensita' o natura tali  da  incidere
sulla sicurezza nazionale o da non poter  essere  fronteggiato  dalle
singole  amministrazioni  competenti  in   via   ordinaria   ma   con
l'assunzione di decisioni coordinate in sede interministeriale; 
    p)  operatori  di  servizi  essenziali:  gli  operatori  di   cui
all'allegato II della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante  misure  per  un  livello
comune elevato di sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  informativi
nell'Unione (c.d. direttiva NIS); 
    q) fornitori di servizi digitali: i fornitori di cui all'allegato
III della direttiva NIS.