Art. 5 
 
           Organismo di supporto al CISR - «CISR tecnico» 
 
  1. Alle attivita' di supporto per lo svolgimento da parte del  CISR
delle funzioni di cui  all'art.  4  del  presente  decreto,  provvede
l'organismo collegiale di  coordinamento,  presieduto  dal  Direttore
generale del DIS, nella composizione di cui all'art. 4, comma 5,  del
regolamento adottato con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 26 ottobre  2012,  n.  2,  recante  l'organizzazione  ed  il
funzionamento del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. 
  2. L'organismo collegiale di coordinamento di cui al comma 1: 
    a) svolge attivita' preparatoria delle riunioni del CISR dedicate
alla materia della sicurezza cibernetica; 
    b)  assicura  l'istruttoria  per  l'adozione  degli  atti  e  per
l'espletamento delle attivita', da parte del CISR, di cui all'art. 4,
comma 1, del presente decreto; 
    c) espleta le  attivita'  necessarie  a  verificare  l'attuazione
degli interventi previsti dal Piano nazionale per la sicurezza  dello
spazio cibernetico e l'efficacia delle procedure di coordinamento tra
i diversi soggetti, pubblici e privati, chiamati ad attuarli; 
    d) coordina, in attuazione degli indirizzi approvati dal  CISR  e
sulla base degli  elementi  forniti  dalle  amministrazioni  ed  enti
competenti, dagli organismi di informazione  per  la  sicurezza,  dal
Nucleo per la  sicurezza  cibernetica  di  cui  all'art.  8  e  dagli
operatori privati, la formulazione delle indicazioni necessarie  allo
svolgimento delle attivita'  di  individuazione  delle  minacce  alla
sicurezza  dello  spazio   cibernetico,   al   riconoscimento   delle
vulnerabilita', nonche' per l'adozione di best practices e misure  di
sicurezza; 
  3. Per le finalita' di cui al comma 2,  l'organismo  collegiale  di
coordinamento  compie  approfondimenti  ed  acquisisce   ogni   utile
contributo e valutazione ritenuti necessari.