Art. 6 
 
            Linee di azione per la sicurezza cibernetica 
 
  1. Il direttore generale del DIS, per le finalita' di tutela  della
sicurezza nazionale di cui al presente decreto, adotta le  iniziative
idonee a definire le necessarie linee di azione di interesse generale
con l'obiettivo di innalzare e migliorare i livelli di sicurezza  dei
sistemi e delle reti, perseguendo, in particolare, l'individuazione e
la disponibilita' dei piu' adeguati ed avanzati supporti  tecnologici
in funzione della preparazione alle azioni di prevenzione,  contrasto
e  risposta  in  caso   di   crisi   cibernetica   da   parte   delle
amministrazioni ed enti pubblici e degli  operatori  privati  di  cui
all'art. 11. 
  2. Per la realizzazione delle linee di azione indicate al comma  1,
il  direttore  generale  del  DIS  predispone  gli  opportuni  moduli
organizzativi, di coordinamento e di raccordo, prevedendo il  ricorso
anche a professionalita' delle pubbliche amministrazioni, degli  enti
di ricerca pubblici e  privati,  delle  universita'  e  di  operatori
economici privati. 
  3. Il direttore generale del  DIS,  per  le  finalita'  di  cui  al
presente articolo, puo' fare ricorso a convenzioni e  intese  con  le
pubbliche amministrazioni e soggetti privati, ai sensi  dell'art.  13
della legge n. 124  del  2007  ed  all'affidamento  di  incarichi  ad
esperti esterni ai sensi dell'art. 21 della predetta legge.