Art. 7 
 
             Organismi di informazione per la sicurezza 
 
  1. Il DIS e le Agenzie svolgono  la  propria  attivita'  nel  campo
della sicurezza cibernetica avvalendosi degli strumenti e secondo  le
modalita' e le procedure stabilite dalla legge n. 124 del 2007. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  direttore  generale  del
DIS, sulla base delle direttive  adottate  dal  Presidente  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3-bis, della legge n. 124 del  2007  e  alla  luce
degli indirizzi generali e degli obiettivi  fondamentali  individuati
dal CISR, cura, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d-bis),  della
citata legge, il coordinamento delle attivita' di ricerca informativa
finalizzate a rafforzare la protezione  cibernetica  e  la  sicurezza
informatica nazionali. 
  3. Il DIS, attraverso i propri  uffici,  assicura  il  supporto  al
direttore   generale   per   l'espletamento   delle   attivita'    di
coordinamento di cui al comma 2. Il  DIS  provvede,  altresi',  sulla
base delle informazioni acquisite ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3,
lettera c), della legge n. 124 del 2007, alla luce delle acquisizioni
provenienti dallo scambio informativo di cui  all'art.  4,  comma  3,
lettera e), della  citata  legge,  e  dei  dati  acquisiti  ai  sensi
dell'art. 13, commi 1 e 2, della medesima legge, alla formulazione di
analisi,  valutazioni  e  previsioni  sulla   minaccia   cibernetica.
Provvede, in base  a  quanto  disposto  dal  presente  decreto,  alla
trasmissione  di  informazioni  rilevanti  ai  fini  della  sicurezza
cibernetica alle pubbliche amministrazioni  e  agli  altri  soggetti,
anche privati, interessati all'acquisizione di informazioni, ai sensi
dell'art. 4, comma 3, lettera f), della citata  legge,  nonche'  alla
condivisione delle stesse informazioni nell'ambito del Nucleo per  la
sicurezza cibernetica di cui all'art. 8. 
  4. Le Agenzie, ciascuna nell'ambito delle rispettive  attribuzioni,
svolgono,  secondo  gli  indirizzi  definiti  dalle   direttive   del
Presidente e le linee di coordinamento  delle  attivita'  di  ricerca
informativa stabilite dal direttore generale del  DIS  ai  sensi  del
comma 2, le  attivita'  di  ricerca  e  di  elaborazione  informativa
rivolte alla protezione  cibernetica  e  alla  sicurezza  informatica
nazionali. 
  5.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal  presente
articolo, il DIS e le Agenzie,  secondo  le  forme  di  coordinamento
definite ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera d-bis),  della  legge
n. 124 del 2007, corrispondono con le  pubbliche  amministrazioni,  i
soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita', le universita'  e
con gli enti di ricerca, stipulando a tal fine  apposite  convenzioni
ai sensi  dell'art.  13,  comma  1,  della  medesima  legge.  Possono
accedere, per le medesime finalita',  agli  archivi  informatici  dei
soggetti di cui all'art. 13, comma 2, della legge n.  124  del  2007,
secondo le modalita' e con le procedure indicate dal regolamento  ivi
previsto. 
  6. Il DIS, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera m),  della  legge
n. 124 del 2007, pone in essere ogni iniziativa volta a promuovere  e
diffondere la conoscenza e la  consapevolezza  in  merito  ai  rischi
derivanti dalla minaccia cibernetica  e  sulle  misure  necessarie  a
prevenirli.