Art. 21 
 
 
    Interventi su edifici di proprieta' mista pubblica e privata 
 
  1.  Gli  edifici  a  destinazione  abitativa,   contenenti   unita'
immobiliari di proprieta' mista, pubblica e privata, sono  ammessi  a
contributo secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 
  2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati: 
    a) per la parte privata, sulla base delle disposizioni  contenute
nella presente ordinanza; 
    b) per la parte  pubblica,  sulla  base  del  progetto  esecutivo
redatto  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Piano  delle   opere
pubbliche di cui all'art. 14 del decreto-legge. 
  3. Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento
sismico si procede: 
    a) con le procedure previste dalla presente  ordinanza,  attivate
dal condominio, allorquando la proprieta'  privata  rappresenti  piu'
del 50% del valore catastale dell'edificio; 
    b) secondo le procedure previste dal decreto-legge per  le  opere
pubbliche, allorquando la proprieta' pubblica  rappresenti  piu'  del
50%   del   valore   catastale   dell'edificio   ovvero   il    costo
dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto
per  il  ripristino  con  miglioramento   sismico   o   ricostruzione
dell'intero edificio. 
  4. In ogni caso il progetto di miglioramento sismico o  demolizione
e ricostruzione, sia sulle parti Comuni che di  proprieta'  esclusiva
dell'edificio, deve essere  unico  e  completo  della  documentazione
prevista, per la parte privata, dalla presente ordinanza. 
  5. Il condomino che detiene  la  maggioranza  relativa  del  valore
dell'immobile,  e'  delegato  alla  presentazione  della  domanda  di
contributo. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda  non
contiene l'indicazione  dell'impresa  appaltatrice  dei  lavori,  che
viene  selezionata  secondo  le  modalita'  stabilite   dal   decreto
legislativo n. 50 del 2016. 
  6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto
dei termini di cui al precedente art. 12,  verifica  l'ammissibilita'
degli interventi e determina il contributo secondo  le  modalita'  di
calcolo definite, per la parte  privata,  nella  presente  ordinanza.
Entro  i  medesimi  termini,  segnala  al  Commissario  straordinario
l'entita' del finanziamento pubblico necessario  per  completare  gli
interventi. 
  7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli
edifici demaniali ed a quelli a destinazione pubblica.