Art. 21 Interventi su edifici di proprieta' mista pubblica e privata 1. Gli edifici a destinazione abitativa, contenenti unita' immobiliari di proprieta' mista, pubblica e privata, sono ammessi a contributo secondo le modalita' di cui ai commi successivi. 2. Le opere ammissibili ed il relativo contributo sono determinati: a) per la parte privata, sulla base delle disposizioni contenute nella presente ordinanza; b) per la parte pubblica, sulla base del progetto esecutivo redatto secondo le modalita' stabilite dal Piano delle opere pubbliche di cui all'art. 14 del decreto-legge. 3. Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico si procede: a) con le procedure previste dalla presente ordinanza, attivate dal condominio, allorquando la proprieta' privata rappresenti piu' del 50% del valore catastale dell'edificio; b) secondo le procedure previste dal decreto-legge per le opere pubbliche, allorquando la proprieta' pubblica rappresenti piu' del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'intero edificio. 4. In ogni caso il progetto di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione, sia sulle parti Comuni che di proprieta' esclusiva dell'edificio, deve essere unico e completo della documentazione prevista, per la parte privata, dalla presente ordinanza. 5. Il condomino che detiene la maggioranza relativa del valore dell'immobile, e' delegato alla presentazione della domanda di contributo. In caso di edifici a maggioranza pubblica la domanda non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori, che viene selezionata secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo n. 50 del 2016. 6. L'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 12, verifica l'ammissibilita' degli interventi e determina il contributo secondo le modalita' di calcolo definite, per la parte privata, nella presente ordinanza. Entro i medesimi termini, segnala al Commissario straordinario l'entita' del finanziamento pubblico necessario per completare gli interventi. 7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano agli edifici demaniali ed a quelli a destinazione pubblica.