Art. 25 
 
 
                    Cumulabilita' dei contributi 
 
  1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono  cumulabili
con altri contributi  concessi  per  le  stesse  opere  da  pubbliche
amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all'art. 5,  comma
2, lettera f), del decreto-legge, che e' dovuto agli interessati fino
al ripristino dell'agibilita' dell'immobile originario. Ai  fini  del
presente  articolo,  non  sono  da  intendersi  come  contributi   le
detrazioni di imposta operate ai sensi dell'art. 16-bis comma  1  del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e
successive modifiche e integrazioni.