Art. 25 Cumulabilita' dei contributi 1. I contributi di cui alla presente ordinanza non sono cumulabili con altri contributi concessi per le stesse opere da pubbliche amministrazioni ad eccezione del contributo di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge, che e' dovuto agli interessati fino al ripristino dell'agibilita' dell'immobile originario. Ai fini del presente articolo, non sono da intendersi come contributi le detrazioni di imposta operate ai sensi dell'art. 16-bis comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni.