Art. 7 
 
 
                   Disciplina delle spese tecniche 
 
  1. Le  spese  tecniche,  al  netto  dell'IVA  se  detraibile,  sono
computate nel costo dell'intervento, ai fini del contributo  previsto
dalla presente ordinanza,  secondo  le  percentuali  stabilite  nelle
intese  sottoscritte  dal  Commissario  straordinario  e  dalla  Rete
nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica, a  norma
dell'art. 34 del decreto-legge, come modificato e integrato dall'art.
9 del  decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8.  Le  spese  tecniche
comprendono anche i compensi per la redazione delle  perizie  giurate
relative alle schede  Aedes  di  cui  all'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016 e sono riconosciute anche  a
professionisti diversi dai progettisti. 
  2. Le spese  tecniche  per  la  progettazione  e  per  le  indagini
preliminari al  progetto  possono  essere  ammesse  a  contributo  ed
erogate con il primo stato  di  avanzamento  lavori  (SAL  0),  nella
misura massima del 80%  del  contributo  ammissibile  per  le  stesse
spese.  L'importo  rimanente,  destinato  a   compensare   le   altre
prestazioni  professionali,  e'   proporzionalmente   ripartito   nei
successivi SAL.