Art. 8 
 
 
Disciplina  delle  spese  per  le   attivita'   professionali   degli
             amministratori di condominio o dei consorzi 
 
  1. Le spese per le  attivita'  professionali  di  competenza  degli
amministratori di condominio o dei consorzi appositamente  costituiti
tra  proprietari  per  gestire  interventi  unitari  sono  ammesse  a
contributo limite del: 
  a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 Euro; 
  b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 Euro e  fino  a
500.000 Euro; 
  c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000  Euro  e  fino  a
3.000.000 di Euro, 
  d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 Euro.