Art. 8 Disciplina delle spese per le attivita' professionali degli amministratori di condominio o dei consorzi 1. Le spese per le attivita' professionali di competenza degli amministratori di condominio o dei consorzi appositamente costituiti tra proprietari per gestire interventi unitari sono ammesse a contributo limite del: a) 2% del costo dell'intervento di importo fino a 200.000 Euro; b) 1,5% del costo dell'intervento eccedente 200.000 Euro e fino a 500.000 Euro; c) 1% del costo dell'intervento eccedente 500.000 Euro e fino a 3.000.000 di Euro, d) 0,5% del costo dell'intervento eccedente 3.000.000 Euro.