Art. 10 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale ed alle Provincie Autonome di Trento e  Bolzano  nel
rispetto e nei limiti degli statuti speciali  di  autonomia  e  delle
relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in  materia
di bilinguismo e di uso  della  lingua  italiana  e  tedesca  per  la
redazione dei provvedimenti e degli atti  rivolti  al  pubblico  come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988
n. 574. 
  2.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 febbraio 2017 
 
                                                 Il Ministro: Martina