Art. 3 Banca dati 1. La BDS e' gestita dal Ministero attraverso i servizi resi disponibili dal SIB ed e' accessibile dall'indirizzo web http://mipaaf.sian.it o dai sistemi informativi regionali ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge n. 154 del 2016. 2. Le specie o alcune categorie commerciali di una specie di sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico sono distinte all'interno della BDS in tre liste di appartenenza: a) lista rossa: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie disponibili in quantita' sufficienti sul mercato nazionale, per le quali non e' concessa deroga, salvo il caso previsto all'art. 45, par. 5, lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB; b) lista verde: elenca le specie o le categorie commerciali di una specie indisponibili sul mercato nazionale e per le quali, ai sensi dell'art. 45, par. 8 del reg. (CE) n. 889/2008, e' concessa annualmente una deroga generale, consultabile in ambiente pubblico presso il SIB; c) lista gialla: contiene l'elenco di tutte le varieta' delle specie non ricomprese sub a) e b) per le quali e' necessario, tramite la BDS con accesso in area riservata, effettuare una verifica di disponibilita' commerciale per la successiva eventuale concessione della deroga ai sensi dell'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008. In ambiente pubblico e' consultabile esclusivamente l'elenco di tutte le varieta' delle specie non ricomprese nelle liste rossa e verde e non e' verificabile la disponibilita' commerciale delle stesse varieta'. 3. Nella BDS sono inserite dai fornitori le disponibilita' di: a) sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da appezzamenti biologici e prodotti, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, lett. i, del reg. (CE) n. 834/2007, rispettivamente da piante madri o piante genitrici coltivate secondo le norme dell'agricoltura biologica per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi. Nel caso di specie a bulbo, tubero o radice nuda per le quali la produzione di seme comporti il reimpianto del bulbo, del tubero o della radice nuda, il ciclo vegetativo svolto secondo le norme dell'agricoltura biologica si conteggia a partire dal reimpianto degli stessi; b) sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa prodotti come al punto a), ma provenienti da unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica. 4. Il Ministero si avvale di un «Gruppo di esperti», da nominarsi con successivo provvedimento e costituito da tre rappresentanti del Ministero, tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e sei rappresentanti di associazioni di categoria, per la predisposizione e l'aggiornamento delle liste rossa e verde e per l'identificazione delle varieta' equivalenti, delle categorie commerciali di una specie e delle varieta' da conservazione a erosione genetica di cui all'art. 1, paragrafo 2, del presente decreto, definendone il loro posizionamento relativamente alle liste rossa e verde. 5. Ai componenti del Gruppo di Esperti, di cui al punto precedente, non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese, nel rispetto del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 e dell'art. 2, comma 7, della legge n. 4 del 3 febbraio 2011.