Art. 3 
 
                             Banca dati 
 
  1. La BDS e'  gestita  dal  Ministero  attraverso  i  servizi  resi
disponibili  dal   SIB   ed   e'   accessibile   dall'indirizzo   web
http://mipaaf.sian.it o dai sistemi informativi  regionali  ai  sensi
dell'art. 7, comma 5, della legge n. 154 del 2016. 
  2. Le specie o  alcune  categorie  commerciali  di  una  specie  di
sementi e di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con  il
metodo di produzione biologico sono distinte all'interno della BDS in
tre liste di appartenenza: 
    a) lista rossa: elenca le specie o le  categorie  commerciali  di
una  specie  disponibili  in  quantita'   sufficienti   sul   mercato
nazionale, per le  quali  non  e'  concessa  deroga,  salvo  il  caso
previsto all'art. 45, par. 5, lett. b) del  reg.  (CE)  n.  889/2008,
consultabile in ambiente pubblico presso il SIB; 
    b) lista verde: elenca le specie o le  categorie  commerciali  di
una specie indisponibili sul mercato nazionale e  per  le  quali,  ai
sensi dell'art. 45, par. 8 del reg. (CE)  n.  889/2008,  e'  concessa
annualmente una deroga generale, consultabile  in  ambiente  pubblico
presso il SIB; 
    c) lista gialla: contiene l'elenco di  tutte  le  varieta'  delle
specie non ricomprese sub a) e b) per le quali e' necessario, tramite
la BDS con accesso in area  riservata,  effettuare  una  verifica  di
disponibilita' commerciale per la  successiva  eventuale  concessione
della deroga ai sensi dell'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008.
In ambiente pubblico e' consultabile esclusivamente l'elenco di tutte
le varieta' delle specie non ricomprese nelle liste rossa e  verde  e
non  e'  verificabile  la  disponibilita'  commerciale  delle  stesse
varieta'. 
  3. Nella BDS sono inserite dai fornitori le disponibilita' di: 
    a) sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa  provenienti
da  appezzamenti  biologici  e  prodotti,  ai  sensi  dell'art.   12,
paragrafo 1, lett. i, del reg. (CE) n. 834/2007,  rispettivamente  da
piante  madri  o  piante  genitrici  coltivate   secondo   le   norme
dell'agricoltura biologica per almeno una generazione o, nel caso  di
colture perenni, per due cicli  vegetativi.  Nel  caso  di  specie  a
bulbo, tubero o radice nuda  per  le  quali  la  produzione  di  seme
comporti il reimpianto del bulbo, del tubero o della radice nuda,  il
ciclo vegetativo svolto secondo le norme  dell'agricoltura  biologica
si conteggia a partire dal reimpianto degli stessi; 
    b) sementi e materiale  di  moltiplicazione  vegetativa  prodotti
come  al  punto  a),  ma  provenienti  da  unita'  di  produzione  in
conversione all'agricoltura biologica. 
  4. Il Ministero si avvale di un «Gruppo di esperti»,  da  nominarsi
con successivo provvedimento e costituito da tre  rappresentanti  del
Ministero, tre  rappresentanti  delle  Regioni  e  Province  autonome
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano   e   sei
rappresentanti di associazioni di categoria, per la predisposizione e
l'aggiornamento delle liste rossa e  verde  e  per  l'identificazione
delle varieta' equivalenti, delle categorie commerciali di una specie
e delle varieta' da conservazione a erosione genetica di cui all'art.
1,  paragrafo  2,  del  presente   decreto,   definendone   il   loro
posizionamento relativamente alle liste rossa e verde. 
  5. Ai componenti del Gruppo di Esperti, di cui al punto precedente,
non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso spese, nel
rispetto del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010  e  dell'art.  2,
comma 7, della legge n. 4 del 3 febbraio 2011.