Art. 4 
 
         Registrazione dei fornitori e delle disponibilita' 
 
  1. Il fornitore che intende commercializzare sementi o materiale di
moltiplicazione  vegetativa  biologici  sul   territorio   nazionale,
attraverso  la  BDS,  direttamente  o  per  il  tramite  di  soggetto
mandatario o delegato, si abilita ad operare nel SIB e  procede  alla
propria registrazione all'interno della BDS. 
  2. Il fornitore, attraverso i servizi  resi  disponibili  dal  SIB,
inserisce e mantiene aggiornate  in  modo  continuativo,  all'interno
della BDS, le informazioni di cui all'art. 51, paragrafi 1 e  2,  del
reg. (CE) n. 889/2008. 
  3. Il Ministero ha  facolta'  di  annullare  la  registrazione  del
fornitore che non provveda all'aggiornamento nella BDS della  propria
disponibilita'  di  sementi  o  di   materiale   di   moltiplicazione
vegetativa  ottenuti  con  il  metodo  di  produzione   biologico   o
provenienti da unita' di produzione  in  conversione  all'agricoltura
biologica.