Art. 4 Registrazione dei fornitori e delle disponibilita' 1. Il fornitore che intende commercializzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa biologici sul territorio nazionale, attraverso la BDS, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, si abilita ad operare nel SIB e procede alla propria registrazione all'interno della BDS. 2. Il fornitore, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB, inserisce e mantiene aggiornate in modo continuativo, all'interno della BDS, le informazioni di cui all'art. 51, paragrafi 1 e 2, del reg. (CE) n. 889/2008. 3. Il Ministero ha facolta' di annullare la registrazione del fornitore che non provveda all'aggiornamento nella BDS della propria disponibilita' di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo di produzione biologico o provenienti da unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica.