Art. 5 Condizioni per il rilascio della deroga 1. La deroga annuale generale e' automaticamente rilasciata per le specie o le categorie commerciali di una specie di cui alla lista verde con le modalita' previste all'allegato I al presente decreto. 2. L'operatore biologico, abilitato ad operare nel SIB, qualora ricorrano una o piu' condizioni previste all'art. 45, par. 5 del reg. (CE) n. 889/2008, richiede, attraverso i servizi resi disponibili dal SIB, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato, l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici per quelli non ricompresi nella lista verde. 3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 7, del reg. (CE) n. 889/2008, la deroga e' concessa al singolo richiedente per una stagione colturale alla volta. 4. La disponibilita' nella BDS di sementi o materiale di moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unita' di produzione in conversione all'agricoltura biologica o di varieta' considerate equivalenti e' ostativa al rilascio della deroga, salvo il caso previsto dall'art. 45, paragrafo 5 lett. b) del reg. (CE) n. 889/2008.