Art. 5 
 
               Condizioni per il rilascio della deroga 
 
  1. La deroga annuale generale e' automaticamente rilasciata per  le
specie o le categorie commerciali di una specie  di  cui  alla  lista
verde con le modalita' previste all'allegato I al presente decreto. 
  2. L'operatore biologico, abilitato ad  operare  nel  SIB,  qualora
ricorrano una o piu' condizioni previste all'art. 45, par. 5 del reg.
(CE) n. 889/2008, richiede, attraverso i servizi resi disponibili dal
SIB, direttamente o per il tramite di soggetto mandatario o delegato,
l'autorizzazione ad utilizzare sementi o materiale di moltiplicazione
vegetativa non biologici per quelli non ricompresi nella lista verde. 
  3. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 7, del reg. (CE)  n.  889/2008,
la deroga  e'  concessa  al  singolo  richiedente  per  una  stagione
colturale alla volta. 
  4.  La  disponibilita'  nella  BDS  di  sementi  o   materiale   di
moltiplicazione vegetativa provenienti da un'unita' di produzione  in
conversione  all'agricoltura  biologica  o  di  varieta'  considerate
equivalenti e' ostativa al  rilascio  della  deroga,  salvo  il  caso
previsto dall'art.  45,  paragrafo  5  lett.  b)  del  reg.  (CE)  n.
889/2008.