Art. 7 
 
               Attivita' degli Organismi di controllo 
 
  1. Gli Organismi di controllo, nel corso delle ordinarie  attivita'
ispettive: 
    a) verificano l'effettiva sussistenza delle condizioni che  hanno
determinato la concessione della  deroga  ed  il  possesso  da  parte
dell'operatore di idonea documentazione comprovante la motivazione di
concessione registrata dal sistema; 
    b) verificano che la specie o la varieta' seminata corrisponda  a
quella indicata nella richiesta di deroga; 
    c) comunicano al Ministero ed alle Regioni e Province autonome di
Trento e Bolzano il ricorso alla deroga, da  parte  degli  operatori,
nel caso di specie e varieta'  elencate  nella  lista  verde  di  cui
all'art. 3, par. 1, lett. b) del presente decreto.