Art. 7 Attivita' degli Organismi di controllo 1. Gli Organismi di controllo, nel corso delle ordinarie attivita' ispettive: a) verificano l'effettiva sussistenza delle condizioni che hanno determinato la concessione della deroga ed il possesso da parte dell'operatore di idonea documentazione comprovante la motivazione di concessione registrata dal sistema; b) verificano che la specie o la varieta' seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga; c) comunicano al Ministero ed alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano il ricorso alla deroga, da parte degli operatori, nel caso di specie e varieta' elencate nella lista verde di cui all'art. 3, par. 1, lett. b) del presente decreto.