Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e relativamente agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 si applica con decorrenza 1° gennaio 2018. 2. A decorrere dalla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 del presente decreto, l'art. 7 punto 5) e l'all. 5 del decreto 27 novembre 2009 n. 18354 sono abrogati.