Art. 9 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana e relativamente agli articoli 4, 5, 6, 7 ed 8 si applica con
decorrenza 1° gennaio 2018. 
  2. A decorrere dalla data di applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7
ed 8 del presente decreto, l'art. 7 punto 5) e l'all. 5  del  decreto
27 novembre 2009 n. 18354 sono abrogati.