Art. 5 
 
 
           Risorse finalizzate alla prosecuzione dell'ASDI 
 
  1. Le risorse finalizzate alla prosecuzione  della  sperimentazione
relativa  al  riconoscimento  dell'ASDI,  di  cui  all'art.  4,  sono
individuate nelle seguenti: 
  a) le risorse di cui all'art. 43, comma 5, del decreto  legislativo
n. 148 del 2015, come modificate dall'art. 1, comma 238, della  legge
n. 232 del 2016, nonche' da quanto previsto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art.  5
della medesima legge n. 232 del 2016,  complessivamente  pari  a  118
milioni di euro nel 2017, 15.295.360 euro nel  2018,  48  milioni  di
euro a decorrere dall'anno 2019; 
  b) quota  parte  delle  risorse  disponibili  nel  Fondo  poverta',
stimate in 65 milioni di euro  nel  2018  e  32  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2019. A tal fine  si  dispone  un  corrispondente
accantonamento sulle risorse del Fondo poverta' a  partire  dall'anno
2018, al cui disaccantonamento si potra' procedere solo  con  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,  a  seguito  di  monitoraggio
dell'andamento della spesa.