Art. 3 
 
 
                   Attuazione delle misure minime 
 
  Il responsabile della struttura per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie di cui all'art.17 del C.A.D., ovvero, in sua assenza,
il dirigente  allo  scopo  designato,  ha  la  responsabilita'  della
attuazione delle misure minime di cui all'art. 1.