Art. 4 
 
 
                        Controlli successivi 
 
  1. Fatte salve le eventuali attivita' sul  campo  finalizzate  alla
verifica iniziale  di  idoneita',  le  agenzie  effettuano  controlli
presso gli impianti assicurando,  per  ciascun  impianto,  almeno  un
controllo ogni due anni civili durante  i  quali  l'impianto  sia  in
esercizio per uno o piu'  mesi.  Tali  controlli,  organizzati  anche
sulla  base  delle   comunicazioni   relative   alle   attivita'   di
calibrazione  e  taratura  periodiche  dell'art.  2,  comma  6,  sono
finalizzati ad accertare la  corretta  applicazione,  nel  corso  del
tempo, delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), ed  il
mantenimento del rispetto delle  caratteristiche,  delle  prestazioni
minime e delle altre prescrizioni dell'art. 9. Le agenzie  comunicano
al gestore dell'impianto gli esiti di tali controlli annuali entro 60
giorni dalla relativa effettuazione. 
  2. Se i controlli di cui al comma 1 evidenziano situazioni critiche
che hanno compromesso la  validita'  dei  dati  di  monitoraggio,  le
agenzie non considerano validi i dati relativi ai precedenti mesi  di
esercizio, fatti salvi i periodi per cui  hanno  gia'  comunicato  il
rispetto dei valori limite ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7.  Se  i
controlli di cui al comma 1 evidenziano altre situazioni critiche  le
agenzie possono, anche a seguito di controlli supplementari presso la
sede dell'impianto, prescrivere interventi correttivi e, in  caso  di
mancata adozione entro il termine concesso, possono stabilire che non
si proceda ad ulteriori attivita' di verifica e comunicazione di  cui
al presente articolo in relazione al gestore interessato. 
  3. Le agenzie possono in qualsiasi momento  richiedere  al  gestore
dell'impianto  di  relazionare  in  merito  a  possibili   situazioni
critiche che risultino dalle informazioni  inviate  dal  gestore  sui
mesi in cui il rilevamento  non  e'  risultato  valido,  sul  mancato
funzionamento del sistema SME e del sistema  SAE  o  del  sistema  di
abbattimento delle  emissioni,  sulle  attivita'  di  calibrazione  e
taratura effettuate, sulle manutenzioni  effettuate  e  su  qualsiasi
altro aspetto rilevante ai fini del presente decreto. In  tali  casi,
le   agenzie   possono   effettuare   presso   l'impianto   controlli
supplementari rispetto ai controlli di  cui  al  comma  1  e,  se  si
accerta la sussistenza di situazioni critiche, prescrivere interventi
correttivi agli effetti previsti dal comma 2.