Art. 5 
 
 
                   Convenzioni per lo svolgimento 
                   delle verifiche e dei controlli 
 
  1. La verifica iniziale di idoneita' di cui all'art. 3, comma 1, la
verifica dei dati di cui all'art. 3, comma 3, ed i controlli  di  cui
all'art. 4 possono essere, interamente o parzialmente, delegati dalle
agenzie, attraverso apposite convenzioni,  a  laboratori  pubblici  o
privati o ad altri enti aventi una specifica competenza in materia. I
soggetti ai quali sono  delegati  attivita'  sul  campo  e  controlli
presso gli impianti devono essere accreditati ai  sensi  della  norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai  parametri
per i quali si effettua la misura. 
  2. In caso di attivita' delegate  dalle  convenzioni  previste  dal
comma 1, i riferimenti alle agenzie, contenuti negli articoli 2, 3  e
4, si intendono  effettuati  ai  soggetti  delegati,  fermo  restando
quanto previsto dal comma 5. I soggetti delegati non  devono  fornire
alcuna prestazione o servizio  ai  gestori  oggetto  di  verifiche  e
controlli.  Le  convenzioni  previste  dal  comma  1  contengono  una
apposita clausola in tal senso. 
  3. Le convenzioni previste dal comma 1 disciplinano anche il tipo e
l'entita' delle attivita' delegate, le  modalita'  di  esecuzione,  i
poteri di supervisione sul soggetto delegato,  il  coordinamento  con
attivita' effettuate direttamente dalle agenzie  e  le  modalita'  di
comunicazione dei  dati,  delle  informazioni  e  degli  esiti  delle
attivita' tra le agenzie e il soggetto delegato. 
  4. In caso di stipulazione delle convenzioni previste dal  comma  1
le  agenzie  assicurano  ai  gestori,  mediante  idonei   mezzi,   la
conoscibilita' dei soggetti  delegati  che  devono  ricevere  dati  e
informazioni o effettuare attivita' sul campo e controlli presso  gli
impianti, in luogo delle agenzie, ed ai quali devono essere  versati,
qualora ammesso dalle procedure amministrative e contabili  stabilite
a livello regionale, gli importi previsti dall'art. 8. 
  5.  In  tutti  i  casi,  le  agenzie  provvedono  direttamente   ad
effettuare  la  comunicazione  al  Gestore  del  servizio   elettrico
prevista dall'art. 7 e  le  comunicazioni  al  gestore  dell'impianto
previste dal presente decreto e ad  assumere  le  decisioni  previste
dall'art. 3, comma 5, dall'art. 4, commi 2 e 3, e dall'art. 8.