Art. 6 
 
 
                  Decorrenza del premio tariffario 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il periodo  di  accesso
al premio decorre dal primo mese civile successivo alla data  in  cui
il gestore dell'impianto utilizza un sistema SME  o  un  sistema  SAE
soggetto a positiva verifica  iniziale  di  idoneita'  e  applica  le
procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), soggette a positiva
verifica iniziale di idoneita'. I periodi in cui il sistema sia stato
in esercizio prima di essere sottoposto a positiva verifica  iniziale
di idoneita' non possono essere considerati ai fini  dell'accesso  al
premio. 
  2. In caso di sistemi SME previsti dall'art. 3, comma 6,  messi  in
esercizio prima dell'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il
periodo di accesso al premio decorre, senza l'obbligo della  verifica
iniziale di idoneita', dal primo mese  civile  successivo  alla  data
della messa in esercizio del sistema. In tali casi, se  la  messa  in
esercizio del sistema SME precede il termine iniziale del periodo  di
attivita' a cui si  riferiscono  le  incentivazioni  che  sono  state
riconosciute all'impianto sulla base al decreto ministeriale 6 luglio
2012, il periodo di accesso al premio decorre da tale termine. 
  3. Il gestore invia i dati di monitoraggio di cui all'art. 2, comma
2, successivi  al  pertinente  termine  di  decorrenza  previsto  dal
presente articolo.