Art. 7 
 
 
             Comunicazione del rispetto delle condizioni 
                 per l'accesso al premio tariffario 
 
  1.  Le  agenzie  comunicano  al  Gestore  dei  servizi  energetici,
utilizzando  l'indice  dell'allegato  I,  gli  esiti  della  verifica
prevista dall'art. 3, comma 1, e, periodicamente, i  mesi  civili  in
cui  i  valori  limite  di  cui  all'art.  3,  comma  3,  sono  stati
rispettati, ai fini della corresponsione del premio a conguaglio,  ai
sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto ministeriale 6 luglio  2012,
da erogare in relazione a tale numero di mensilita'. La comunicazione
e' effettuata entro 90 giorni dalla ricezione  dei  dati  oggetto  di
verifica. 
  2.  Le  agenzie  possono  concordare  con  il  Gestore  dei  sevizi
energetici specifiche modalita', anche basate su sistemi informatici,
per la comunicazione prevista dal comma 1.