IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare SOLAS, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti; Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers (Convenzione STCW' 78), nella sua versione aggiornata, e sua esecuzione; Visto l'annesso alla Convenzione STCW '78 come emendato con la risoluzione 1 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio 1995; Visto il codice di addestramento, certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW'95, di seguito nominato Codice STCW) adottato con la risoluzione 2 della conferenza dei Paesi aderenti all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi a Londra il 7 luglio del 1995, come emendato; Viste le risoluzioni 1 e 2 adottate in Manila dalla Conferenza delle parti alla Convenzione STCW' 78 dal 21 al 25 giugno 2010; Vista la regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-VI/1.2.1.1.1 del codice STCW, relative allo standard di conoscenze minime delle tecniche di sopravvivenza e salvataggio come elencate nella tabella A-VI/1-1; Vista la regola I/6 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/6 del codice STCW, relativa ai requisiti minimi obbligatori di formazione degli istruttori e dei valutatori; Vista la regola I/8 dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente Sezione A-I/8 del codice STCW, relativa ai requisiti di qualita' dell'addestramento fornito; Visto il modello di corso IMO 1.19 «Proficiency in personal survival techniques» relativo alle linee guida per l'elaborazione del corso di sopravvivenza e salvataggio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazione della direttiva 2012/35/UE che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare», con specifico riguardo all'art. 3 che affida al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto la competenza in materia di regolamentazione dei corsi di addestramento e certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo; Visto il decreto direttoriale 8 marzo 2007 relativo alla «Procedura d'idoneita' allo svolgimento dei corsi di addestramento per il personale marittimo»; Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1987 relativo alla «Istituzione dei corsi di sopravvivenza e salvataggio per il personale marittimo», come modificato dal decreto dirigenziale 7 agosto 2001; Visto il decreto dirigenziale 9 marzo 2016 che disciplina le «Modalita' di conseguimento ed aggiornamento dell'addestramento di base»; Considerata la necessita' di dare piena attuazione alla sopra citata regola VI/1, dell'annesso alla Convenzione sopra richiamata e la corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 del relativo codice STCW; Visto il parere della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne - Divisione 3° - con nota prot. n. 11325 del 18 aprile 2017. Decreta: Art. 1 Finalita' e campo di applicazione 1. Il presente decreto disciplina l'addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (Personal survival techniques) per tutte le persone impiegate o arruolate per i servizi a bordo di una nave, in conformita' alla regola VI/1 dell'annesso alla Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, alla corrispondente sezione A-VI/1.2.1.1.1 e alla tabella A-VI/1-1 del codice STCW. 2. Il personale destinato a prestare servizio a bordo di navi soggette all'applicazione delle disposizioni della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata, prima di essere assegnato a qualsiasi funzione di servizio a bordo, riceve un appropriato addestramento alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio in conformita' alle norme di cui al comma 1.