Art. 4 
 
 
                     Utilizzazione dell'energia 
                  e remunerazione degli interventi 
 
  1. L'energia prodotta dai sistemi con pannelli solari termici e  da
impianti di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili ha diritto  a  una  remunerazione  le  cui  modalita'  di
erogazione, periodo di diritto ed entita',  anche  differenziata  per
ciascuna isola  e  tipologia  di  intervento,  sono  determinati  con
provvedimenti dell'autorita' per l'energia  elettrica  il  gas  e  il
sistema idrico sulla base dei seguenti criteri: 
  a) energia da pannelli solari termici utilizzata per  la  copertura
dei consumi di acqua calda e per il solar  cooling:  per  ogni  metro
quadrato in esercizio, la remunerazione e' riconosciuta  al  titolare
dell'impianto dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, ed e'
commisurata al  costo  del  combustibile  risparmiato  per  il  minor
consumo di energia elettrica efficientemente prodotta. A  tale  fine,
si assume che ogni metro quadrato di pannello generi energia  termica
pari a 600 kWh/anno,  corrispondenti  a  pari  risparmio  di  energia
elettrica; 
  b) energia elettrica  prodotta  da  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili immessa in parte o totalmente nella rete: per ogni kWh di
produzione   netta   la   remunerazione,   comprensiva   del   valore
dell'energia per le sole produzioni realizzate  da  soggetti  diversi
dai gestori, e' riconosciuta  dalla  data  di  entrata  in  esercizio
dell'impianto,  ed  e'  commisurata   al   costo   del   combustibile
risparmiato per il minor consumo di energia elettrica efficientemente
prodotta; 
  c) energia elettrica  prodotta  da  impianti  alimentati  da  fonti
rinnovabili e autoconsumata: per ogni kWh prodotto e autoconsumato e'
riconosciuta, dalla data di entrata in esercizio  dell'impianto,  una
remunerazione, aggiuntiva al valore dell'energia  autoconsumata,  che
tiene conto delle remunerazioni di cui alla lettera b); 
  d) per i casi di cui alle lettere a) e b) viene definito un  valore
minimo della remunerazione, comunque riconosciuto a  prescindere  dal
costo del combustibile risparmiato per il minor  consumo  di  energia
elettrica  efficientemente  prodotta,  nonche'  un   valore   massimo
prescindente dal medesimo costo del  combustibile  risparmiato.  Tali
valori minimo e massimo possono essere differenziati  per  fonte  e/o
tecnologia; 
  e)  la  remunerazione  e'  definita  in  modo  da   consentire   la
programmazione economica degli investimenti; 
    f)  in  tutti  i  casi  di  cui  alle  lettere   precedenti,   la
remunerazione risponde a obiettivi di efficiente uso delle risorse; 
    g) per le  pompe  di  calore,  la  remunerazione  e'  erogata  in
un'unica soluzione, ed e' pari  al  50%  della  spesa  sostenuta  per
l'acquisto, nel limite massimo di € 500 per  prodotti  con  capacita'
inferiore o uguale a 150 litri e di € 850 per prodotti con  capacita'
superiore ai 150 litri. 
  2. Con i medesimi provvedimenti di  cui  al  comma  1,  l'autorita'
disciplina ogni altro aspetto necessario  per  il  funzionamento  dei
meccanismi previsti dal presente decreto, e in particolare: 
  a) il  valore  del  combustibile  risparmiato  per  la  generazione
elettrica  efficiente  evitata  e  l'eventuale   riconoscimento   dei
contributi di cui agli art. 5 e 6, nell'ambito dei  provvedimenti  di
cui all'art. 28 del decreto-legge 91/2014; 
  b)  ove  occorra,  le  caratteristiche  dei   sistemi   di   misura
dell'energia  elettrica  e  le   caratteristiche   dei   sistemi   di
interfaccia con la rete ai fini della prestazione dei servizi e delle
protezioni necessarie per assicurare la sicurezza  e  la  continuita'
del servizio elettrico; 
  c) salve le esigenze di sicurezza del sistema elettrico isolano, le
modalita' con le quali il  gestore,  con  riferimento  agli  impianti
realizzati da terzi, provvede al collegamento alla rete e  al  ritiro
dell'energia prodotta, e, in tutti i casi,  assicura  l'utilizzazione
prioritaria dell'energia elettrica da fonti  rinnovabili  immessa  in
rete, anche ricorrendo all'integrazione di sistemi di  accumulo,  nel
rispetto dei principi di economicita' ed efficienza; 
  d) le modalita' di erogazione del servizio di scambio sul posto per
gli impianti a fonti rinnovabili  realizzati  ai  fini  del  rispetto
delle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo  n.  28
del 2011, mediante lo scambio fisico tra il produttore e il  gestore,
compensabile su base triennale; 
    e) con riferimento agli impianti entrati in esercizio prima della
data di entrata in vigore del provvedimento  stesso,  l'aggiornamento
del ritiro dedicato nonche', coerentemente con la lettera  d),  dello
scambio sul posto, prevedendone la gestione a cura del gestore  e  la
conseguente risoluzione delle convenzioni in essere con il Gse; 
    f) la remunerazione  dei  gestori  conseguente  allo  svolgimento
delle attivita' da essi svolte per le finalita' di  cui  al  presente
decreto. 
  3. Il primo dei provvedimenti di cui al comma 1  e'  emanato  entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  4.  Nel  caso  in  cui  un'isola  di  cui  all'allegato   1   venga
interconnessa alla rete elettrica nazionale, la remunerazione di  cui
al presente decreto viene riconosciuta  limitatamente  agli  impianti
che   entrano   in   esercizio   entro   due    anni    dalla    data
dell'interconnessione,  comunicata   da   Terna   all'autorita'   per
l'energia elettrica il gas e il sistema idrico. 
  5. Restano ferme le disposizioni tributarie in  materia  di  accisa
sull'energia elettrica.