Art. 2 
 
  1. L'art. 4 del decreto interministeriale 18 aprile 2016,  n.  4293
e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Soggetti beneficiari) - 1.  Le  imprese  produttrici  di
latte bovino possono beneficiare degli interventi di cui all'art.  3,
se alla data di presentazione della domanda di cui agli articoli 7  e
7-bis  risultano  in  regola  con  i  pagamenti  dei  prelievi  sulle
eccedenze di produzione lattiera, ai sensi dell'art.  1,  comma  214,
terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».