Art. 2 1. L'art. 4 del decreto interministeriale 18 aprile 2016, n. 4293 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Soggetti beneficiari) - 1. Le imprese produttrici di latte bovino possono beneficiare degli interventi di cui all'art. 3, se alla data di presentazione della domanda di cui agli articoli 7 e 7-bis risultano in regola con i pagamenti dei prelievi sulle eccedenze di produzione lattiera, ai sensi dell'art. 1, comma 214, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».