IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,   recante   «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368  e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante «Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto legislativo 8 gennaio  2004,  n.  3  e  successive
modificazioni, recante «Riorganizzazione del Ministero per i  beni  e
le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1, della  legge  6  luglio
2002, n. 137»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e  successive
modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.  16,
comma 4 del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   27   novembre   2014,   recante
«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale  del
Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo»,  e
successive modificazioni; 
  Visto  il   decreto   ministeriale   23   gennaio   2016,   recante
«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo ai  sensi  dell'art.  1,  comma  327,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante  «Disposizioni
in materia di aree e parchi archeologici e istituti  e  luoghi  della
cultura di rilevante interesse nazionale ai  sensi  dell'art.  6  del
decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; 
  Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento
delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia
di musei e luoghi della cultura, ai sensi  dell'art.  1,  comma  432,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 327, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208», in corso di registrazione; 
  Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2016, recante  «Istituzione
dell'Istituto centrale per l'archeologia»; 
  Visto in particolare l'art. 1,  comma  2,  del  citato  decreto  13
maggio 2016, il quale prevede, ai sensi dell'art.  17,  comma  4-bis,
lettera e),  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive
modificazioni, dell'art. 4, commi 4 e 4-bis del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e  dell'art.  30,
comma 5, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n. 171, l'adozione di un decreto  ministeriale,  con  il
quale si provvede a  definire  i  compiti  dell'istituto,  nonche'  a
disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto delle
dotazioni  organiche  del  Ministero  dei  beni  e  delle   attivita'
culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento  di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  29  agosto
2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   14   settembre   2016,   recante
«Ripartizione delle dotazioni organiche  del  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo»; 
  Tenuto  conto  del  documento  elaborato   dal   comitato   tecnico
scientifico per l'archeologia concernente  «L'Istituto  centrale  per
l'archeologia:  proposta  di  funzioni  operative»,   nonche'   delle
proposte  formulate  dalle   consulte   universitarie   nel   settore
dell'archeologia con riguardo al medesimo Istituto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Istituto centrale per l'archeologia 
 
  1. L'Istituto centrale per  l'archeologia,  di  seguito  denominato
«ICA», ufficio dirigenziale di livello non generale  della  Direzione
generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, con  sede  in  Roma,  svolge
funzioni  in  materia  di   studio   e   di   ricerca   nel   settore
dell'archeologia, intesa nella sua accezione piu' ampia. 
  2. In particolare, l'ICA: 
    a)  adotta  ogni  utile  iniziativa  al  fine  di  consentire  la
definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure
di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e
della ricerca nel settore dell'archeologia; 
    b) effettua, presso le soprintendenze e  i  parchi  archeologici,
nonche', eventualmente, presso  soggetti,  italiani  o  stranieri,  a
qualsiasi   titolo   proprietari,   possessori   o    detentori    di
documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in  Italia,
la ricognizione della documentazione medesima, delle  banche  dati  e
degli archivi esistenti; 
    c) effettua la ricognizione e  la  pubblicazione  on  line  degli
archivi  di  dati  archeologici  anche  in  formato  di  open   data,
procedendo al recupero sistematico  della  documentazione  pregressa,
anche in vista di un sistema unico nazionale di  messa  in  rete  dei
risultati  dell'archeologia  preventiva,  definendo  in  parallelo  i
termini dei diritti di pubblicazione; 
    d) cura la  standardizzazione  della  documentazione  finalizzata
all'archeologia sia predittiva sia preventiva, attraverso,  a  titolo
esemplificativo,  cartografia   su   qualsiasi   scala,   prospezioni
geofisiche, telerilevamento, trattamento immagini, documentazione  di
scavo e di ricognizione territoriale, metodi di datazione, rilievo di
monumenti; 
    e) formula standard  di  qualita'  per  l'editoria  archeologica,
digitale e cartacea; 
    f) promuove l'innovazione e la sperimentazione nelle  metodologie
e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate
e nelle tecnologie informatiche di documentazione; 
    g) elabora banche dati e cartografie  tematiche,  ai  fini  della
realizzazione di una carta unificata del potenziale  archeologico  su
scala nazionale; 
    h) adotta ogni utile iniziativa al fine di migliorare, attraverso
la predisposizione di linee guida su temi specifici, da elaborare  in
accordo col servizio II - Scavi e tutela del patrimonio  archeologico
della Direzione generale archeologia,  belle  arti  e  paesaggio,  la
salvaguardia,  la  conservazione   e   la   tutela   del   patrimonio
archeologico; 
    i) supporta la  Direzione  generale  archeologia,  belle  arti  e
paesaggio nel  coordinamento  dei  soggetti  nazionali,  stranieri  e
internazionali, governativi e non, operanti sul territorio nazionale,
nell'ambito di concessioni di scavo  e  di  progetti  di  ricerca  in
materia di tutela di beni archeologici; 
    j) promuove a livello internazionale  il  ruolo  dell'archeologia
italiana,  anche  organizzando  in  Italia  e  all'estero  iniziative
apposite, convegni, dibattiti, presentazioni,  seminari,  esposizioni
temporanee e rendendo  noti  mediante  pubblicazioni  scientifiche  i
risultati delle ricerche effettuate  e  i  metodi  di  analisi  e  di
intervento elaborati; 
    k) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, consulenza e
supporto tecnico-scientifici  per  le  materie  attribuite,  a  Paesi
terzi. 
  3.  Nello  svolgimento  delle  proprie  attivita'  di   ricerca   e
documentazione, l'ICA assicura il raccordo con gli altri  uffici  del
Ministero e puo' sottoscrivere accordi con le universita' e centri di
ricerca italiani e stranieri, con la scuola archeologica italiana  di
Atene e con la scuola dei beni e  delle  attivita'  culturali  e  del
turismo. 
  4. L'ICA provvede alle proprie esigenze nell'ambito  delle  risorse
assegnate  alla  Direzione  generale  archeologia,   belle   arti   e
paesaggio, e, comunque, nell'ambito dello  stato  di  previsione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.