IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 e successive modificazioni, recante «Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 2017, recante «Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», in corso di registrazione; Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia»; Visto in particolare l'art. 1, comma 2, del citato decreto 13 maggio 2016, il quale prevede, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dell'art. 4, commi 4 e 4-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'art. 30, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, l'adozione di un decreto ministeriale, con il quale si provvede a definire i compiti dell'istituto, nonche' a disciplinarne l'organizzazione e il funzionamento, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2016, recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo»; Tenuto conto del documento elaborato dal comitato tecnico scientifico per l'archeologia concernente «L'Istituto centrale per l'archeologia: proposta di funzioni operative», nonche' delle proposte formulate dalle consulte universitarie nel settore dell'archeologia con riguardo al medesimo Istituto; Decreta: Art. 1 Istituto centrale per l'archeologia 1. L'Istituto centrale per l'archeologia, di seguito denominato «ICA», ufficio dirigenziale di livello non generale della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con sede in Roma, svolge funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell'archeologia, intesa nella sua accezione piu' ampia. 2. In particolare, l'ICA: a) adotta ogni utile iniziativa al fine di consentire la definizione e l'applicazione di linee di indirizzo, standard e misure di coordinamento necessarie per assicurare lo sviluppo dello studio e della ricerca nel settore dell'archeologia; b) effettua, presso le soprintendenze e i parchi archeologici, nonche', eventualmente, presso soggetti, italiani o stranieri, a qualsiasi titolo proprietari, possessori o detentori di documentazione in materia di tutela dei beni archeologici in Italia, la ricognizione della documentazione medesima, delle banche dati e degli archivi esistenti; c) effettua la ricognizione e la pubblicazione on line degli archivi di dati archeologici anche in formato di open data, procedendo al recupero sistematico della documentazione pregressa, anche in vista di un sistema unico nazionale di messa in rete dei risultati dell'archeologia preventiva, definendo in parallelo i termini dei diritti di pubblicazione; d) cura la standardizzazione della documentazione finalizzata all'archeologia sia predittiva sia preventiva, attraverso, a titolo esemplificativo, cartografia su qualsiasi scala, prospezioni geofisiche, telerilevamento, trattamento immagini, documentazione di scavo e di ricognizione territoriale, metodi di datazione, rilievo di monumenti; e) formula standard di qualita' per l'editoria archeologica, digitale e cartacea; f) promuove l'innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione; g) elabora banche dati e cartografie tematiche, ai fini della realizzazione di una carta unificata del potenziale archeologico su scala nazionale; h) adotta ogni utile iniziativa al fine di migliorare, attraverso la predisposizione di linee guida su temi specifici, da elaborare in accordo col servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, la salvaguardia, la conservazione e la tutela del patrimonio archeologico; i) supporta la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio nel coordinamento dei soggetti nazionali, stranieri e internazionali, governativi e non, operanti sul territorio nazionale, nell'ambito di concessioni di scavo e di progetti di ricerca in materia di tutela di beni archeologici; j) promuove a livello internazionale il ruolo dell'archeologia italiana, anche organizzando in Italia e all'estero iniziative apposite, convegni, dibattiti, presentazioni, seminari, esposizioni temporanee e rendendo noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate e i metodi di analisi e di intervento elaborati; k) fornisce, nell'ambito delle azioni di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, consulenza e supporto tecnico-scientifici per le materie attribuite, a Paesi terzi. 3. Nello svolgimento delle proprie attivita' di ricerca e documentazione, l'ICA assicura il raccordo con gli altri uffici del Ministero e puo' sottoscrivere accordi con le universita' e centri di ricerca italiani e stranieri, con la scuola archeologica italiana di Atene e con la scuola dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 4. L'ICA provvede alle proprie esigenze nell'ambito delle risorse assegnate alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, e, comunque, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.