Art. 3 Comitato scientifico 1. Il comitato scientifico svolge funzione consultiva del direttore sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attivita' dell'istituto. In particolare, il comitato: a) supporta il direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attivita' dell'istituto; b) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attivita' dell'istituto; c) valuta e approva i progetti editoriali dell'istituto; d) si esprime su ogni questione gli venga sottoposta dal direttore dell'istituto. 2. Il comitato scientifico e' composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, e da due membri designati dal Ministro, un membro designato dal Ministro dell'istruzione e della ricerca e un membro designato dal consiglio superiore «beni culturali e paesaggistici». I componenti del Comitato sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attivita' dell'istituto o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali; 3. Fatta eccezione del direttore, i componenti del comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta; i componenti eventualmente nominati in sostituzione di altri restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo. La partecipazione al comitato scientifico non da' titolo a compenso, gettoni, indennita' o rimborsi di alcun tipo. I componenti del comitato non possono essere titolari di rapporti di collaborazione con l'ICA, ne' possono assumere incarichi di alcun tipo in progetti o iniziative partecipati, a qualsiasi titolo, dall'ICA. Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo. Roma, 7 aprile 2017 Il Ministro: Franceschini Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2017 Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 755