Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016; 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n.  244  del  18  ottobre  2016,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  294  del  17  dicembre  2016,  modificato  e
integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  33  del  9  febbraio  2017,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 aprile  2017,  n.  45,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e in particolare: 
    l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  il  quale  prevede  che   il
Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione  e
riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II,  Capo  I  del
medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei  Vice  Commissari
di concessione ed erogazione  dei  relativi  contributi  e  vigilando
sulla fase attuativa degli stessi; 
    l'art.  2,  comma  2,  il  quale  prevede  che   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art.  5,  comma  1,  lettera  e),  il  quale  prevede  che   il
Commissario  straordinario,  con  provvedimenti  adottati  ai   sensi
dell'art. 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai  quali
le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata  in
vigore  delle  disposizioni  commissariali,  i  centri  e  nuclei  di
particolare interesse, o parti di essi,  che  risultano  maggiormente
colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso  strumenti
urbanistici attuativi; 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  fra  l'altro  che,  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti
modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione
dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei
medesimi provvedimenti possono  essere  altresi'  indicati  ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi; 
    l'art. 11, il quale disciplina gli interventi sui centri  storici
e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole
generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio
2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio  2017,
con la quale e' stato istituito presso la struttura commissariale  il
Comitato tecnico  scientifico  di  cui  all'art.  50,  comma  5,  del
decreto-legge  n.  189  del  2016  e  ne  e'  stato  disciplinato  il
funzionamento; 
  Visto il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico  del
28 marzo 2017, nella quale sono  stati  approvati  i  criteri  e  gli
indirizzi  sulla  base  dei  quali  le  Regioni  dovranno   procedere
all'individuazione e alla  perimetrazione  dei  centri  e  nuclei  di
particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi
sismici e nei quali gli interventi  di  ricostruzione  e  riparazione
dovranno  avvenire  previa  approvazione  di  strumento   urbanistico
attuativo da parte dei comuni; 
  Ritenutala necessita' di recepire i suddetti criteri e indirizzi in
apposita ordinanza, con la quale si provvede  a  definire,  ai  sensi
della citata lettera e) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge  n.
189 del 2016, i criteri direttivi  per  la  successiva  attivita'  di
perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate; 
  Precisato che, una volta conclusa la fase di  perimetrazione,  alla
pianificazione attuativa dovranno provvedere i  comuni  nel  rispetto
delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto-legge,  nonche'
dei  principi  di  indirizzo  che  verranno  stabiliti  con  separata
ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo; 
  Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella  cabina  di
coordinamento del 12 maggio 2017; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm.,  in  base
ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso  il
termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo  di
legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.  Le  disposizioni  della  presente  ordinanza,   in   attuazione
dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, e s.m.i., definiscono i criteri in base ai quali  le  Regioni
dovranno  procedere  alla  perimetrazione  dei  centri  e  nuclei  di
particolare interesse, o parti di essi,  che  risultano  maggiormente
colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, e  nei
quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con  miglioramento
sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere  attuati
attraverso strumenti urbanistici attuativi.