Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016, modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017, e in particolare: l'art. 2, comma 1, lettera b), il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attivita' dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi; l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 5, comma 1, lettera e), il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a definire i criteri in base ai quali le Regioni perimetrano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi; l'art. 12, comma 6, il quale prevede fra l'altro che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi; l'art. 11, il quale disciplina gli interventi sui centri storici e sui centri e nuclei urbani e rurali, dettando i criteri e le regole generali per la pianificazione attuativa da parte dei Comuni; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 11 del 9 gennaio 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2017, con la quale e' stato istituito presso la struttura commissariale il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 50, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 e ne e' stato disciplinato il funzionamento; Visto il verbale della seduta del Comitato tecnico scientifico del 28 marzo 2017, nella quale sono stati approvati i criteri e gli indirizzi sulla base dei quali le Regioni dovranno procedere all'individuazione e alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e nei quali gli interventi di ricostruzione e riparazione dovranno avvenire previa approvazione di strumento urbanistico attuativo da parte dei comuni; Ritenutala necessita' di recepire i suddetti criteri e indirizzi in apposita ordinanza, con la quale si provvede a definire, ai sensi della citata lettera e) del comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, i criteri direttivi per la successiva attivita' di perimetrazione cui dovranno procedere le Regioni interessate; Precisato che, una volta conclusa la fase di perimetrazione, alla pianificazione attuativa dovranno provvedere i comuni nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto-legge, nonche' dei principi di indirizzo che verranno stabiliti con separata ordinanza, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo; Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 maggio 2017; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; Dispone: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera e), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e s.m.i., definiscono i criteri in base ai quali le Regioni dovranno procedere alla perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, e nei quali gli interventi di ricostruzione, riparazione con miglioramento sismico e riparazione con rafforzamento locale devono essere attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.