Art. 2 
 
              Criteri e indirizzi della perimetrazione 
 
  1. All'individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse,
o parti di essi, che  risultano  maggiormente  colpiti  dagli  eventi
sismici e alla relativa perimetrazione  si  procede  sulla  base  dei
criteri  e  indirizzi  elaborati  dal  Comitato   tecnico-scientifico
costituito ai sensi dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016  e
contenuti nell'Allegato 1 alla presente ordinanza. 
  2. Le Regioni Abruzzo, Lazio,  Marche  ed  Umbria,  attraverso  gli
Uffici  speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all'art.   3   del
decreto-legge n. 189 del 2016, entro trenta giorni dalla  entrata  in
vigore della presente ordinanza,  individuano  e  perimetrano,  sulla
base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato 1 e con le modalita'
stabilite al successivo art. 3, i centri e i  nuclei  di  particolare
interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti  dagli
eventi sismici che ricadono nei territori  dei  comuni  di  cui  agli
Allegati 1 e  2  del  medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016  ed
all'Allegato 2-bis aggiunto dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 
  3. La perimetrazione di cui alla presente ordinanza costituisce una
evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su  cui
si rende necessario  intervenire  previa  approvazione  di  strumenti
urbanistici attuativi, da  predisporre  con  le  modalita'  stabilite
nelle  ordinanze  emanate  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   2,   del
decreto-legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed
integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti.