Art. 2 Criteri e indirizzi della perimetrazione 1. All'individuazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici e alla relativa perimetrazione si procede sulla base dei criteri e indirizzi elaborati dal Comitato tecnico-scientifico costituito ai sensi dell'art. 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 e contenuti nell'Allegato 1 alla presente ordinanza. 2. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 189 del 2016, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente ordinanza, individuano e perimetrano, sulla base dei criteri e indirizzi di cui all'Allegato 1 e con le modalita' stabilite al successivo art. 3, i centri e i nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti dagli eventi sismici che ricadono nei territori dei comuni di cui agli Allegati 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 ed all'Allegato 2-bis aggiunto dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8. 3. La perimetrazione di cui alla presente ordinanza costituisce una evidenziazione di spazi, edifici, aggregati ed urbanizzazioni su cui si rende necessario intervenire previa approvazione di strumenti urbanistici attuativi, da predisporre con le modalita' stabilite nelle ordinanze emanate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e non comporta mutamenti, modifiche ed integrazioni degli strumenti urbanistici vigenti.