Art. 3 Modalita' e procedimento di perimetrazione 1. Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse e maggiormente danneggiati, previa acquisizione delle necessarie indicazioni dal comune interessato, vengono disegnati i margini dell'area individuata in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 2. Questa puo' comprendere ambiti urbanistici ed edilizi significativi, finalizzati ad un insieme di interventi integrati aventi ad oggetto piu' edifici pubblici o privati od aggregati edilizi, anche articolati in unita' minime d'intervento, come previsto all'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 dell'11 aprile 2017. 2. I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o altri spazi pubblici e possono includere, oltre al patrimonio edilizio da ricostruire o recuperare, le necessarie opere di urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico. 3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di perimetrazione di cui all'art. 4, l'Ufficio speciale per la ricostruzione predispone i seguenti documenti: a) relazione illustrativa che attesti la coerenza delle scelte con i criteri di cui all'art. 2, comma 2; b) elaborati cartografici redatti sulla base catastale a scala 1:1.000 e sulla Carta tecnica regionale con l'indicazione del perimetro del territorio individuato ricomprendente gli edifici distrutti o gravemente danneggiati ed il tracciato delle infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrate devono essere indicate le zone connotate da elevati livelli di pericolosita' e, relativamente al tessuto edilizio ricadente nel perimetro, devono essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili; c) adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti; d) scheda, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi conoscitivi e dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro od il nucleo «di particolare interesse» e «maggiormente danneggiato».