Art. 3 
 
             Modalita' e procedimento di perimetrazione 
 
  1. Ai fini della perimetrazione dei centri e nuclei di  particolare
interesse  e  maggiormente  danneggiati,  previa  acquisizione  delle
necessarie indicazioni dal comune interessato,  vengono  disegnati  i
margini dell'area individuata in base ai criteri di cui  all'art.  2,
comma 2.  Questa  puo'  comprendere  ambiti  urbanistici  ed  edilizi
significativi, finalizzati ad  un  insieme  di  interventi  integrati
aventi ad oggetto  piu'  edifici  pubblici  o  privati  od  aggregati
edilizi,  anche  articolati  in  unita'  minime  d'intervento,   come
previsto all'art. 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.
19 dell'11 aprile 2017. 
  2. I margini del perimetro devono in ogni caso ricadere in strade o
altri  spazi  pubblici  e  possono  includere,  oltre  al  patrimonio
edilizio  da  ricostruire  o  recuperare,  le  necessarie  opere   di
urbanizzazione primaria e secondaria ed aree ad uso pubblico. 
  3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di perimetrazione di cui
all'art. 4, l'Ufficio speciale  per  la  ricostruzione  predispone  i
seguenti documenti: 
    a) relazione illustrativa che attesti la  coerenza  delle  scelte
con i criteri di cui all'art. 2, comma 2; 
    b) elaborati cartografici redatti sulla base  catastale  a  scala
1:1.000  e  sulla  Carta  tecnica  regionale  con  l'indicazione  del
perimetro  del  territorio  individuato  ricomprendente  gli  edifici
distrutti  o   gravemente   danneggiati   ed   il   tracciato   delle
infrastrutture a rete. Nelle aree perimetrate devono essere  indicate
le  zone  connotate  da   elevati   livelli   di   pericolosita'   e,
relativamente al tessuto edilizio  ricadente  nel  perimetro,  devono
essere indicati gli edifici dichiarati inagibili o non utilizzabili; 
    c) adeguata documentazione fotografica degli immobili e dei siti; 
    d) scheda, redatta sulla base del modello di cui  all'Allegato  2
alla presente ordinanza, riepilogativa degli elementi  conoscitivi  e
dei dati che hanno consentito di dichiarare il centro  od  il  nucleo
«di particolare interesse» e «maggiormente danneggiato».