Art. 4 Approvazione della perimetrazione 1. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 3, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede a trasmettere lo schema di atto di perimetrazione al comune interessato e contestualmente a pubblicarlo sul sito web della Regione, o comunque reso conoscibile con mezzi idonei dalla popolazione coinvolta. 2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2, comma 2, l'atto di perimetrazione e' approvato con decreto del Presidente della Regione - Vice Commissario. 3. Il decreto che approva l'atto di perimetrazione e' inviato, entro dieci giorni dall'approvazione, tramite procedura informatizzata, al Commissario straordinario per il coordinamento delle azioni successive.