Art. 4 
 
                  Approvazione della perimetrazione 
 
  1. All'esito dell'istruttoria di cui all'art. 3, l'Ufficio speciale
per la ricostruzione provvede a trasmettere  lo  schema  di  atto  di
perimetrazione al comune interessato e contestualmente a  pubblicarlo
sul sito web della Regione, o comunque  reso  conoscibile  con  mezzi
idonei dalla popolazione coinvolta. 
  2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 2,
comma 2, l'atto  di  perimetrazione  e'  approvato  con  decreto  del
Presidente della Regione - Vice Commissario. 
  3. Il decreto che approva  l'atto  di  perimetrazione  e'  inviato,
entro   dieci    giorni    dall'approvazione,    tramite    procedura
informatizzata, al Commissario  straordinario  per  il  coordinamento
delle azioni successive.