Art. 5 
 
                Pianificazione urbanistica attuativa 
 
  1. Entro 150 giorni dalla approvazione dell'atto di  perimetrazione
di cui  all'art.  4  i  comuni,  previo  ampio  coinvolgimento  delle
popolazioni interessate anche con il supporto degli  Uffici  speciali
per la ricostruzione, predispongono  i  piani  attuativi  all'interno
delle aree perimetrate a norma dell'art. 11 del decreto-legge n.  189
del 2016. 
  2. I criteri di indirizzo per la pianificazione di cui al  comma  1
sono definiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n.
189 del 2016, con successiva ordinanza del Commissario straordinario,
sulla base di proposte elaborate dal Comitato tecnico scientifico  di
cui all'art. 50  del  medesimo  decreto-legge  e  da  consulenti  del
Commissario nominati ai sensi dell'art. 2 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 settembre 2016.  L'elaborazione  e  l'approvazione
dei piani attuativi avvengono comunque nel rispetto  dei  principi  e
dei criteri di indirizzo per la pianificazione di cui  agli  articoli
5, comma 1, lettera b), ed 11, comma 2, del decreto-legge n. 189  del
2016, assicurando la programmazione  integrata  degli  interventi  di
ripristino con miglioramento sismico o  ricostruzione  degli  edifici
distrutti o gravemente danneggiati e delle  opere  di  urbanizzazione
primaria  e  secondaria,  compresa  la  rete  di  connessione   dati,
dedicando attenzione anche ai temi  della  prevenzione  sismica  alla
scala urbana. 
  3. I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite  dai
commi 4 e 5  dell'art.  11  del  decreto-legge  n.  189  del  2016  e
rispettano i  contenuti  previsti  dai  commi  3  e  7  del  medesimo
articolo. Nei casi di cui al comma 6 del medesimo art.  11,  i  piani
attuativi  assumono  anche  il  valore  di  piani  paesaggistici  con
riguardo al territorio in essi ricompreso. 
  4. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al comma 1  non
e' autorizzata  la  realizzazione  di  alcun  intervento  diretto  su
edifici, aggregati o infrastrutture ubicati all'interno del perimetro
individuato in attuazione della presente ordinanza. 
  5. Al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione  degli
interventi su edifici privati, su  quelli  pubblici  o  di  interesse
culturale e sulle infrastrutture nelle aree perimetrate a norma della
presente ordinanza, i programmi di cui  all'art.  14,  comma  2,  del
decreto-legge n. 189 del 2016 riservano a tali interventi  una  quota
delle  risorse  stanziate  la  cui  utilizzazione  e'  definita   con
successivo atto.