Art. 5 Pianificazione urbanistica attuativa 1. Entro 150 giorni dalla approvazione dell'atto di perimetrazione di cui all'art. 4 i comuni, previo ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione, predispongono i piani attuativi all'interno delle aree perimetrate a norma dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016. 2. I criteri di indirizzo per la pianificazione di cui al comma 1 sono definiti, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016, con successiva ordinanza del Commissario straordinario, sulla base di proposte elaborate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 50 del medesimo decreto-legge e da consulenti del Commissario nominati ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016. L'elaborazione e l'approvazione dei piani attuativi avvengono comunque nel rispetto dei principi e dei criteri di indirizzo per la pianificazione di cui agli articoli 5, comma 1, lettera b), ed 11, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, assicurando la programmazione integrata degli interventi di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici distrutti o gravemente danneggiati e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresa la rete di connessione dati, dedicando attenzione anche ai temi della prevenzione sismica alla scala urbana. 3. I piani attuativi sono approvati con le procedure stabilite dai commi 4 e 5 dell'art. 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 e rispettano i contenuti previsti dai commi 3 e 7 del medesimo articolo. Nei casi di cui al comma 6 del medesimo art. 11, i piani attuativi assumono anche il valore di piani paesaggistici con riguardo al territorio in essi ricompreso. 4. Fino all'approvazione dei piani attuativi di cui al comma 1 non e' autorizzata la realizzazione di alcun intervento diretto su edifici, aggregati o infrastrutture ubicati all'interno del perimetro individuato in attuazione della presente ordinanza. 5. Al fine di assicurare il coordinamento e la realizzazione degli interventi su edifici privati, su quelli pubblici o di interesse culturale e sulle infrastrutture nelle aree perimetrate a norma della presente ordinanza, i programmi di cui all'art. 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 riservano a tali interventi una quota delle risorse stanziate la cui utilizzazione e' definita con successivo atto.