Art. 3 
 
  1. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
  2.  Il  Ministero  dell'interno  provvede  allo  svolgimento  delle
attivita' finanziate con  i  proventi  di  cui  all'art.  14-bis  del
decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  con   le   risorse
disponibili a legislazione vigente nel proprio stato di previsione.