Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per: a) «legge», la legge 30 giugno 2009, n. 85; b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016; c) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) «BDN-DNA», la banca dati nazionale del DNA, istituita dall'art. 5, comma 1, della legge n. 85 del 2009; e) «Laboratorio centrale», il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, istituito dall'art. 5, comma 2, della legge n. 85 del 2009; f) «AFIS», (Automated Fingerprint Identification System), sistema automatizzato per l'identificazione delle impronte digitali del casellario centrale d'identita' del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, Servizio polizia scientifica; g) «CUI», (Codice Univoco Identificativo), codice alfanumerico generato in automatico dal sistema AFIS e legato univocamente alla persona di cui all'art. 9 della legge o al consanguineo sottoposti a prelievo di un campione biologico; h) «codice prelievo», codice alfanumerico che univocamente individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'art. 9 della legge, di cui all'art. 2, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016; i) «codice reperto biologico», codice alfanumerico che univocamente individua il reperto biologico, di cui all'art. 2, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016; l) «autenticazione informatica», l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identita' dell'operatore; m) «credenziali di autenticazione», i dati e i dispositivi in possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso univocamente correlati, necessari per l'autenticazione; n) «autenticazione forte», il metodo di autenticazione che si basa sull'utilizzo di piu' credenziali di autenticazione; o) «portale S.S.I.I.», il portale che consente l'accesso ai servizi offerti dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza ed e' l'unico punto di accesso al portale per lo scambio IXP. p) «portale per lo scambio dati - IXP» (Information eXchange Platform), il portale messo a disposizione dal Servizio per il sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per le attivita' necessarie alla formazione del personale e per accedere ai servizi offerti dalla banca dati nazionale del DNA, ivi compreso lo scambio di dati per finalita' di collaborazione internazionale di polizia; q) «annotazione», il contrassegno apposto, attraverso un'applicazione informatica della BDN-DNA, a un profilo DNA relativo al codice prelievo, indicante che e' stata evidenziata una concordanza positiva su tale profilo DNA a seguito di una consultazione o di un raffronto.