Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto e degli allegati, si intende per: 
  a) «legge», la legge 30 giugno 2009, n. 85; 
  b) «regolamento», il decreto del Presidente della Repubblica n.  87
del 2016; 
  c) «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali,
adottato con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
  d) «BDN-DNA», la banca dati nazionale del DNA, istituita  dall'art.
5, comma 1, della legge n. 85 del 2009; 
  e) «Laboratorio centrale», il laboratorio  centrale  per  la  banca
dati nazionale del DNA, istituito dall'art. 5, comma 2,  della  legge
n. 85 del 2009; 
  f) «AFIS», (Automated Fingerprint Identification  System),  sistema
automatizzato  per  l'identificazione  delle  impronte  digitali  del
casellario   centrale   d'identita'   del   Ministero   dell'interno,
Dipartimento della pubblica sicurezza, collocato presso la  Direzione
centrale  anticrimine  della  Polizia  di  Stato,  Servizio   polizia
scientifica; 
  g) «CUI»,  (Codice  Univoco  Identificativo),  codice  alfanumerico
generato in automatico dal sistema AFIS e  legato  univocamente  alla
persona di cui all'art. 9 della legge o al consanguineo sottoposti  a
prelievo di un campione biologico; 
  h)  «codice  prelievo»,  codice   alfanumerico   che   univocamente
individua il campione biologico ottenuto dai soggetti di cui all'art.
9 della legge, di cui all'art. 2, comma 1, lettera  o),  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016; 
  i) «codice reperto biologico», codice alfanumerico che univocamente
individua il reperto biologico, di cui all'art. 2, comma  1,  lettera
p), del decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2016; 
  l)  «autenticazione   informatica»,   l'insieme   degli   strumenti
elettronici  e  delle  procedure  per  la  verifica  anche  indiretta
dell'identita' dell'operatore; 
  m) «credenziali di autenticazione»,  i  dati  e  i  dispositivi  in
possesso dell'operatore, da questi conosciuti e ad esso  univocamente
correlati, necessari per l'autenticazione; 
  n) «autenticazione forte», il metodo di autenticazione che si  basa
sull'utilizzo di piu' credenziali di autenticazione; 
  o) «portale S.S.I.I.», il portale che consente l'accesso ai servizi
offerti dal Servizio per  il  sistema  informativo  interforze  della
Direzione centrale della polizia  criminale  del  Dipartimento  della
pubblica sicurezza ed e' l'unico punto di accesso al portale  per  lo
scambio IXP. 
  p) «portale per  lo  scambio  dati  -  IXP»  (Information  eXchange
Platform), il portale  messo  a  disposizione  dal  Servizio  per  il
sistema informativo interforze della Direzione centrale della polizia
criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza per le  attivita'
necessarie alla formazione del personale e per  accedere  ai  servizi
offerti dalla banca dati nazionale del DNA, ivi compreso  lo  scambio
di dati per finalita' di collaborazione internazionale di polizia; 
  q)   «annotazione»,    il    contrassegno    apposto,    attraverso
un'applicazione informatica della BDN-DNA, a un profilo DNA  relativo
al  codice  prelievo,  indicante  che  e'   stata   evidenziata   una
concordanza  positiva  su  tale  profilo  DNA  a   seguito   di   una
consultazione o di un raffronto.