Art. 3 Modalita' di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei campioni biologici 1. Le modalita' di cancellazione dei profili del DNA acquisiti dalla BDN-DNA e di distruzione dei campioni biologici conservati dal Laboratorio centrale, nei casi di cui all'art. 13, comma 1, della legge, in attuazione dell'art. 29, comma 1, del regolamento, sono stabilite nell'allegato A del presente decreto. 2. La cancellazione dei dati relativi ai prelievi, presenti nei sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della cancellazione dei profili del DNA di cui al comma 1, con le modalita' tecniche stabilite nell'allegato A del presente decreto.