Art. 3 
 
 
           Modalita' di cancellazione dei profili del DNA 
               e di distruzione dei campioni biologici 
 
  1. Le modalita' di cancellazione  dei  profili  del  DNA  acquisiti
dalla BDN-DNA e di distruzione dei campioni biologici conservati  dal
Laboratorio centrale, nei casi di cui all'art.  13,  comma  1,  della
legge, in attuazione dell'art. 29, comma  1,  del  regolamento,  sono
stabilite nell'allegato A del presente decreto. 
  2. La cancellazione dei dati relativi  ai  prelievi,  presenti  nei
sistemi informatici e nelle banche dati, e' effettuata all'atto della
cancellazione dei profili del DNA di cui al comma 1, con le modalita'
tecniche stabilite nell'allegato A del presente decreto.