Art. 4 Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA 1. Le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA, ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3, del regolamento, in attuazione dell'art. 29, comma 2, del regolamento, sono stabilite nell'allegato B del presente decreto.