Art. 4 
 
Modalita' di immissione e aggiornamento dei dati  necessari  ai  fini
  della determinazione dei tempi di conservazione dei profili del DNA 
  1. Le modalita' di immissione e aggiornamento dei dati necessari ai
fini della determinazione dei tempi di conservazione dei profili  del
DNA, ai sensi  dell'art.  25,  commi  2  e  3,  del  regolamento,  in
attuazione dell'art. 29, comma 2,  del  regolamento,  sono  stabilite
nell'allegato B del presente decreto.