Art. 11 
 
               Impianti e apparecchiature di controllo 
 
  1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati  per  effettuare  i
controlli tecnici, sono conformi ai requisiti tecnici minimi  di  cui
al  punto  I  dell'allegato  III  al  presente  decreto,  nonche'  ai
requisiti stabiliti dalla autorita' competente. 
  2.  Le  apparecchiature  utilizzate   per   le   misurazioni   sono
periodicamente sottoposte a verifica della  conformita'  metrologica,
secondo le modalita' previste dalla autorita' competente nel rispetto
degli intervalli minimi indicati al punto II dell'allegato III.