Art. 16 
 
            Entrata in vigore e disposizioni transitorie 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto, fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 16, si applicano a decorrere dal 20 maggio 2018. 
  2. Gli impianti e le apparecchiature utilizzate per l'effettuazione
della revisione, non conformi a quanto previsto dall'art. 11, possono
essere  utilizzate  fino  alla  emanazione  di   nuove   disposizioni
dell'autorita' competente, da adottarsi entro il 20 maggio 2023. 
  3. Salvo l'emanazione di nuove disposizioni da parte dell'autorita'
competente, i requisiti di cui all'allegato V si applicano a  partire
dal 1° gennaio 2023.