Art. 3 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) «veicolo»: ogni veicolo a motore, ad eccezione  di  quelli  su
rotaia o il suo rimorchio; 
    b) «veicolo a motore»: ogni veicolo su ruote semovente,  azionato
da un motore con una velocita' massima di  progetto  superiore  a  25
km/h; 
    c) «rimorchio»: ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e
fabbricato per essere trainato da un veicolo a motore; 
    d)  «semirimorchio»:  ogni  rimorchio   progettato   per   essere
agganciato ad un veicolo a motore, in modo che parte  di  esso  poggi
sul veicolo a motore e che una parte importante della sua massa e  la
massa del suo carico siano trasportate dal veicolo a motore; 
    e) «veicolo a due o tre ruote»: ogni  veicolo  a  motore  su  due
ruote, con o senza sidecar, triciclo e quadriciclo; 
    f) «veicolo immatricolato in  uno  Stato  membro»:  ogni  veicolo
immatricolato o immesso in servizio in uno Stato membro; 
    g) «intestatario di una carta di circolazione»: la persona fisica
o giuridica al cui nome il veicolo e' immatricolato; 
    h)  «controllo  tecnico  o  revisione»:  una  ispezione  a  norma
dell'allegato I al presente decreto, finalizzata ad assicurare che un
veicolo possa essere utilizzato  in  condizioni  di  sicurezza  sulle
strade pubbliche  e  sia  conforme  alle  caratteristiche  ambientali
richieste e obbligatorie; 
    i)  «omologazione»:  la  procedura  con  cui  uno  Stato   membro
certifica che un veicolo e'  conforme  alle  pertinenti  disposizioni
amministrative  e  prescrizioni  tecniche,  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  31  gennaio  2003,  al
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 novembre
2004, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28
aprile 2008, o al regolamento UE n. 167/2013, o al regolamento UE  n.
168/2013; 
    l)  «carenze»:  i  difetti  tecnici  e  altre  tipologie  di  non
conformita' riscontrati durante un controllo tecnico; 
    m) «certificato di revisione»: il verbale  di  controllo  tecnico
rilasciato da un centro  di  controllo  contenente  i  risultati  del
controllo tecnico; 
    n) «ispettore»: la persona abilitata o autorizzata ad  effettuare
i controlli tecnici sui veicoli; 
    o) «autorita' competente»: il Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti - Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,  gli
affari  generali  e  il  personale  -  Direzione  generale   per   la
motorizzazione; 
    p) «centro di controllo»: i  centri  di  controllo  pubblici  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e  il  personale  e  i
centri  di  controllo  privati,  di  cui  all'art.  80  del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    q)  «organismo  di  supervisione:  le  articolazioni  periferiche
direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti,  la
navigazione, gli affari generali e il personale; 
    r) «strada pubblica»: una strada di pubblica utilita',  quali  le
strade locali, regionali o nazionali, le strade a scorrimento veloce,
le superstrade o  le  autostrade,  di  cui  all'art.  2  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    s)  «Ministero»:  il  Ministero  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti.