Art. 4 
 
                     Controlli tecnici periodici 
 
  1. I veicoli immatricolati nel territorio nazionale sono sottoposti
ad un controllo tecnico periodico effettuato nei centri di  controllo
di cui all'art. 3, comma 1, lettera p). 
  2. I controlli tecnici sono effettuati da ispettori  del  Ministero
dallo stesso abilitati,  nei  centri  di  controllo  privati  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera p), ovvero da ispettori autorizzati. 
  3. Gli ispettori di cui al comma 2  devono  possedere  i  requisiti
previsti all'art. 13.