Art. 12 
 
                      Valutazione delle carenze 
 
  1. Per ciascun elemento da sottoporre al controllo,  l'allegato  II
fornisce un elenco  di  possibili  carenze  e  del  loro  livello  di
gravita', da utilizzare durante i controlli tecnici su strada. 
  2. Le carenze rilevate nel corso dei controlli  tecnici  su  strada
sono classificate in uno dei seguenti gruppi: 
    a) carenze lievi che non hanno  conseguenze  significative  sulla
sicurezza del veicolo o  ripercussioni  sull'ambiente  e  altri  casi
lievi di non conformita'; 
    b) carenze  gravi  che  possono  pregiudicare  la  sicurezza  del
veicolo o avere ripercussioni sull'ambiente o mettere  a  repentaglio
la sicurezza degli altri  utenti  della  strada  e  altri  casi  piu'
significativi di non conformita'; 
    c) carenze pericolose che  costituiscono  un  rischio  diretto  e
immediato  per  la  sicurezza  stradale  o  che  hanno  ripercussioni
sull'ambiente. 
  3. Un veicolo, con carenze che rientrano in piu' di  un  gruppo  di
carenze di cui al comma 2, e' classificato nel gruppo che corrisponde
alla carenza piu' grave. Un  veicolo  che  presenta  diverse  carenze
relative agli stessi ambiti oggetto di controllo tecnico  su  strada,
definiti al punto 1 dell'allegato II, puo'  essere  classificato  nel
gruppo di carenze del livello di gravita'  immediatamente  superiore,
se si ritiene che l'effetto combinato di tali carenze risulti  in  un
rischio piu' elevato per la sicurezza stradale.