Art. 4 Espletamento dell'attivita' di attestazione da parte delle Societa' organismi di attestazione (SOA) nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. Il comunicato del presidente dell'Autorita' nazionale anticorruzione del 29 marzo 2017, relativo a «Qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro - Problematiche nell'espletamento dell'attivita' di attestazione, conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi - Segnalazione di UNIONSOA», nel quale, con specifico riguardo alle imprese che hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n. 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito lavori in detti comuni e che intendano ottenere l'attestato di qualificazione, e' stata individuata una disciplina semplificata e transitoria, applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di attestazione SOA, costituente l'allegato n. 4 della presente ordinanza, e' parte integrante e sostanziale della stessa. 2. Quanto statuito nel citato comunicato si applica alle procedure di verifica dei requisiti avviate dagli organismi di attestazione SOA in forza di contratti di qualificazione in corso alla data di adozione dello stesso o sottoscritti successivamente.