Art. 4 
 
Espletamento dell'attivita' di attestazione da parte  delle  Societa'
  organismi di attestazione (SOA)  nei  territori  interessati  dagli
  eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
 
  1.  Il   comunicato   del   presidente   dell'Autorita'   nazionale
anticorruzione del 29 marzo  2017,  relativo  a  «Qualificazione  per
l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro -
Problematiche  nell'espletamento  dell'attivita'   di   attestazione,
conseguenti al sisma del 24 agosto 2016 e successivi  -  Segnalazione
di UNIONSOA», nel quale, con  specifico  riguardo  alle  imprese  che
hanno sede nei comuni di cui agli allegati n. 1, n. 2 e n.  2-bis  al
decreto-legge n. 189 del 2016 o che hanno eseguito  lavori  in  detti
comuni e che intendano ottenere  l'attestato  di  qualificazione,  e'
stata  individuata  una  disciplina   semplificata   e   transitoria,
applicabile non oltre la data del 31 dicembre 2018 al procedimento di
attestazione  SOA,  costituente  l'allegato  n.  4   della   presente
ordinanza, e' parte integrante e sostanziale della stessa. 
  2. Quanto statuito nel citato comunicato si applica alle  procedure
di verifica dei requisiti avviate dagli organismi di attestazione SOA
in forza di  contratti  di  qualificazione  in  corso  alla  data  di
adozione dello stesso o sottoscritti successivamente.